L’impresa costruttrice della Cooperativa Edilizia XX ha vinto in primo grado la causa per il riconoscimento di un credito vantato a titolo di mancato pagamento per lavori e revisione prezzi oltre a riconoscimento interessi ecc.
La Coop. si appellava e la Corte di appello confermava la sentenza di 1° grado con aggiunta di maggiori spese e interessi.
Nel frattempo la coop. è ancora attiva ed ha proceduto ai rogiti per assegnazione alloggi ” in diritto di superficie”.
In caso di diniego del pagamento può l’impresa procedere con d.i. e relativo precetto e successivo pignoramento dei singoli alloggi?
Risposta al quesito:
Nel caso prospettato, l’Impresa creditrice ha due possibilità: l’una, di agire con azione di responsabilità verso gli amministratori, i quali hanno depauperato il patrimonio sociale assegnando gli alloggi; l’altra, quella di agire nei confronti dei soci assegnatari con azione revocatoria.
In entrambi i casi, occorre che l’attività giudiziaria sia svolta da professionista altamente specializzato nella materia societaria, in particolare inerente alle Cooperative edilizie.