Sono socio assegnatario di un alloggio di proprietà di una cooperativa a proprietà mista/indivisa, dove abito da alcuni anni.
Vorrei sapere cosa accade in caso di fallimento della cooperativa in questione: è possibile riscattare l’alloggio o questo deve essere messo sul mercato? Quali oneri spettano ai soci a fronte del fallimento?
Risposta al quesito:
L’art.72 della legge fallimentare dispone che il curatore (o Liquidatore in caso di L.C.A.) possa sciogliersi dal contratto in essere, ciò se ritiene più conveniente per la massa creditoria porre in vendita l’immobile con asta al migliore offerente.
In tal caso il socio prenotatario o assegnatario in uso perderebbe l’alloggio e diventerebbe creditore della procedura concorsuale per l’importo ammesso al passivo (concorrendo con gli altri creditori).
Il socio può tutelare i propri diritti, nel caso in cui l’immobile sia adibito a prima casa e l’atto di prentazione sia trascritto nei Registri immobiliari ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., così salvaguardano l’assegnazione dell’immobile, posto che in tale ipotesi non si applica la disciplina dello scioglimento del contratto da parte del curatore.
Quest’ultimo, tuttavia, può pretendere dal socio il saldo prezzo in ragione del valore di mercato dell’immobile.
I soci assegnatari, inoltre, possono proporre un concordato (fallimentare o di liquidazione) in base al quale si obbligano ai pagamenti a copertura dei crediti sociali ridotti secondo la percentuale accettata dagli stessi.