Quesito del 24/05/2016

Lo statuto della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, di cui faccio parte, redatto a fine 2005 prevede che, in caso di morte del socio assegnatario, l’alloggio possa essere assegnato secondo quanto stabilito dall’articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Lo stesso risulta però abrogato dall’articolo 39-undevicies, comma 2, legge n. 51 del 2006.
Di fatto, di cosa si terrebbe conto, in caso di decesso di un socio assegnatario e chi avrebbe quindi diritto a subentrare? Anche eventuali eredi non citati nella legge 17 febbraio 1992, n.179?

Risposta al quesito:
L’ipotesi della morte del socio è regolata dall’art.2534 del codice civile, le cui disposizioni prevedono, innanzitutto, che sia lo Statuto sociale a dovere prevedere la possibilità di subentro degli eredi che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione alla Società.
S dunque, esiste la specifica previsione statutaria gli eredi che intendano proseguire il rapporto sociale devono indicare chi tra loro debba assolvere alle funzioni di rappresentanza della comunione ovvero debba subentrare nella qualità esclusiva di socio.
In assenza di regolamentazione statutaria e in costanza di indisponibilità del CdA alla prosecuzione del rapporto sociale, gli eredi hanno diritto al rimborso del capitale sociale e delle eventuali anticipazioni versate dal de cuius in conto costruzione alloggio (chiamate anche prestiti sociali nelle Cooperative a proprietà indivisa).