Quesito del 16/06/2016

Nell’ottobre 2015 è stato effettuato frazionamento del mutuo edilizio in capo ad una cooperativa con successivo accollo da parte dei soci.
La commercialista della cooperativa ha fornito a tutti i soci un documento da presentare in sede di dichiarazione dei redditi relativo agli interessi passivi da detrarre sul mutuo edilizio. La mia commercialista ha dei dubbi in merito a questa possibilità sostenendo che il mutuo era in capo alla cooperativa ed è quindi impossibile imputare una quota di interessi passivi ai singoli soci per il periodo ante frazionamento.
Chi ha ragione?

Risposta al quesito:
L’art. 15 DPR n. 917/1986 stabilisce che gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione, relativi sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’immobile da adibire a “prima casa”, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% fino all’importo massimo di 4.000 €.
Analoga detrazione spetta anche ai soci assegnatari in proprietà, che adibiscano l’immobile ad abitazione principale, relativamente agli importi pagati alla Cooperativa a titolo di rimborso di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione sui mutui ipotecari contratti dalla Cooperativa stessa ed ancora indivisi.
Alla luce della succitata norma, si può sinteticamente affermare che gli assegnatari in proprietà possono beneficiare della detrazione in oggetto anche con riguardo agli importi versati alla Cooperativa prima del frazionamento del mutuo (purchè, ovviamente, dopo la delibera di assegnazione provvisoria dell’alloggio non ancora rogitato).
Nel caso di specie, quindi, qualora il frazionamento sia avvenuto successivamente all’assegnazione provvisoria, i soci potranno detrarre gli importi pagati alla Cooperativa in tale lasso di tempo a titolo di interessi  sul mutuo ancora indiviso, a condizione che gli amministratori rilascino loro la certificazione dell’addebito pro quota inerente agli interessi medesimi.