Sono socia lavoratrice di una cooperativa di tipo B attualmente in aspettativa.
Durante tale periodo di aspettativa posso svolgere prestazioni da lavoro autonomo occasionale con relativa ritenuta d’acconto?
Risposta al quesito:
Il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per l’autonomia e per l’assenza di abitualità della prestazione, trovando il suo riferimento normativo generale nell’art. 2222 c.c., che disciplina il cd. contratto d’opera.
I relativi compensi, a fronte dei quali il percettore è tenuto a rilasciare la ricevuta, costituiscono “redditi diversi”, fuori dal campo iva ed assoggettati alla ritenuta d’acconto nella misura del 20% ove la prestazione sia stata effettuata in favore di sostituti d’imposta.
Quanto agli obblighi contributivi, il reddito annuo è esente fino al complessivo importo di € 5.000,00, soglia oltre la quale il lavoratore autonomo occasionale dovrà iscriversi alla Gestione separata INPS.
Premesso ciò, non esiste in via di principio alcun divieto per i lavoratori dipendenti di svolgere prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nemmeno durante il periodo di aspettativa, eventualmente concesso dal datore di lavoro.
Nel caso prospettato, è bene, comunque, tener presente che qualora lo svolgimento dell’attività occasionale dovesse comportare il venir meno dei presupposti per cui è stata concessa l’aspettativa, la Cooperativa sarebbe legittimata, sulla base dei CCNL di categoria, ad invitare il lavoratore a riprendere il servizio.
Occorrerà, inoltre, verificare se nello Statuto o nel Regolamento interno (obbligatorio per tutte le cooperative di lavoro, ai sensi dell’art. 6, Legge n. 142/2001) siano previste limitazioni allo svolgimento, da parte dei soci, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Infine, si dovrà valutare se nel caso concreto esistano incompatibilità tra le due attività lavorative, considerato che durante la fase dell’aspettativa il rapporto di lavoro alle dipendenze della Cooperativa continua ad essere vigente, in quanto sospeso solo momentaneamente.