Ho acquistato un immobile costruito negli anni 80 da una coop. in edilizia convenzionata ed agevolata. Ho scoperto che insiste ancora ipoteca per il mutuo contratto dalla coop. benché il debito risulti pagato.
La Banca dice di non poter cancellare l’ipoteca perché il Minisyero Infrastrutture (ex Lav. Pubbl.) non ha versato i contributi ex art. 72 l. 865/1971. Può farlo?
Risposta al quesito:
Normalmente l’istituto di credito concede il mutuo agevolato iscrivendo l’ipoteca a garanzia per assicurarsi la restituzione dell’intero importo erogato.
Nel contratto di mutuo stipulato dalla Cooperativa l’Ente pubblico è il terzo finanziatore di una parte degli interessi, in ragione della specifica Legge agevolativa.
Nel contratto di assegnazione e accollo del mutuo individuale, al socio assegnatario viene attribuita una quota del mutuo concesso alla Cooperativa, ivi compresi i relativi interessi a carico dell’Ente finanziatore, sicché la relativa ipoteca frazionata si estingue del tutto allorquando l’Istituto mutuante riceve l’intero importo.
Nel caso di specie, i tempi indicati lascino sospettare che sussista una anomalia da parte della Cooperativa che non ha completato tutti gli adempimenti.
In ogni caso l’Istituto di credito avrebbe dovuto comunicare il mancato pagamento della quota degli interessi ai soci ormai proprietari degli alloggi.
Se sussiste l’effettivo inadempimento dell’Ente pubblico, occorre che esso Ente sia messo in mora e, permanendo il ritardo, il socio interessato può agire giudizialmente con giudizio amministrativo di ottemperanza e per il risarcimento.
Anche l’Istituto di credito, tuttavia, va messo in mora, in quanto, essendo creditore diretto dell’Ente, esso stesso avrebbe già dovuto intentare il giudizio verso il proprio debitore.
In tal caso, alternativamente alla prima ipotesi, il socio può agire direttamente contro l’Istituto di credito innanzi al Giudice Ordinario.