Quesito del 25/02/2017

Sono socio di una coop. edilizia di 16 soci x 16 villini già assegnati, nel 2008 è stato concesso il mutuo da parte di una banca richiesto a S.A.L. nei vari anni a seguire.
Nel 2010 è stata fatta un assemblea dove è stato deliberato all’unanimità di pagare gli interessi passivi del mutuo a secondo di quanto usufruito per singola quota, quindi c’è chi ha versato di più e usufruito di meno mutuo, e chi ha versato di meno usufruendo di più mutuo (faccio presente che era stata fatta un assegnazione interna delle sedici quote approvata in assemblea, attraverso la firma su una mappa dove identificava la propria quota di appartenenza con relativi numeri e lettere). Alle case sono stati fatti dei lavori extra diversi da casa a casa.
Adesso c’è una socio Presidente e commercialista della cooperativa, che è anche moroso nei confronti della stessa, non avendo versato quanto dovuto, che afferma che gli interessi passivi del mutuo erogato dalla banca vanno divisi in parti uguali per tutte e 16 le case, e ogni socio deve accollarsi la parte di mutuo a lui assegnata di € 200.000,00 a quota su un totale di € 3.200.000,00 messo a disposizione dalla banca, e che gli aggiustamenti dei pagamenti tra socio e socio sono problemi interni.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie vige il principio della parità di trattamento tra i soci, nel senso che ciascuno di loro deve contribuire alla spese sociali ovvero pagare il corrispettivo della prestazione mutualistica in quota parte uguale per tutti.
Più specificatamente, in riferimento al rapporto mutualistico, ciascun socio deve versare in ragione quantitativa commisurata all’entità della prestazione.
Nel caso di specie, dunque, sembra che i soci assegnatari abbiano avuto accollato quantità di mutuo diverse l’una dall’altra, sicché agli stessi spetta di pagare gli interessi nella misura proporzionale alla effettiva quota di mutuo da ciascun socio accollata.
Se ci sono soci morosi, nei loro confronti si deve procedere con ingiunzione di pagamento, ma è possibile che nelle more della realizzazione monetaria si debba procedere al pagamento del debito per gli interessi scaduti richiesti dalla Banca. In tal caso i soci devono versare anche la quota dei morosi,  restando creditori per la quota in esubero e salvo il risarcimento del danno da far valere nei confronti dei morosi medesimi.
Se il presidente non procede la recupero delle somme (anche nei propri  confronti), egli stesso è esposto all’azione di responsabilità sociale per il risarcimento del danno procurato ai soci e alla Società.