Siamo soci di una cooperativa edilizia che attualmente è in liquidazione avendo raggiunto l’oggetto sociale.
Vorremmo procedere alla chiusura della cooperativa, ma ci sono in corso 2 contenziosi (con il costruttore e con il Comune). Poiché sul conto corrente è disponibile un importo rilevante in quanto siamo stati beneficiari di un contributo della Regione è possibile procedere:
1) alla chiusura della Cooperativa approvando il bilancio finale di liquidazione indicando che i soci si accollano tutti i debiti eventualmente derivanti dalla perdita dei due contenziosi?
2) alla ripartizione dell’attivo ai soci e quindi della liquidità effettuando un piano di riparto?
Così facendo si potrebbe evitare di pagare per tanti anni, considerata la lungaggine dei contenziosi, dei costi di gestione che potrebbero soltanto consumare la liquidità presente, entrare in possesso della quota di riparto senza attendere il decorso delle cause e in ogni caso il socio sarebbe responsabile del pagamento in caso di perdita dei contenziosi.
Si precisa che non risultano debiti di natura tributaria e che i fornitori sono stati tutti pagati.
In caso affermativo ci sono indicazioni precise da seguire nel bilancio finale di liquidazione?
Risposta al quesito:
Il Liquidatore della Società deve ex lege provvedere al pagamento di tutti i debiti sociali e alla ripartizione dell’attivo, detratti gli oneri fiscali e i costi della procedura.
Se sussistono contenziosi giudiziari, aventi ad oggetto situazioni debitorie o creditorie il Liquidatore non può redigere alcun definitivo bilancio di liquidazione, stante l’incertezza dell’esito dei giudizi.
Se il Liquidatore procedesse egualmente al deposito di un bilancio finale, resterebbe esposto personalmente al pagamento degli eventuali debiti sociali residui.
Parimenti resterebbero esposti gli stessi soci, i quali hanno approvato il bilancio finale e hanno percepito la quota del residuo attivo.
Solamente nel caso in cui le controparti accettassero espressamente la cessione dell’eventuale credito che potrebbe risultare in loro favore dall’esito dei giudizi in corso, in tal caso il Liquidatore potrebbe procedere alla redazione del Bilancio Finale, dando menzione di quanto concordato con le succitate controparti.
Queste ultime potrebbero avere interesse alla stipula dell’atto di consenso, soprattutto se ci fosse la solidarietà tra tutti i soci subentranti nell’obbligazione controversa.