Sono un socio assegnatario di una cooperativa edilizia a.r.l. a proprietà divisa. La società cooperativa stipulò diversi anni fa un contratto di utenza idrica in forza del quale fu installato un unico contatore comune a tutte le abitazioni della lottizzazione costruita dalla cooperativa. I consumi fatturati dall’ente gestore del servizio idrico non sono mai stati pagati nè dalla società nè dai singoli soci in quanto mai ripartiti ed è pertanto maturato un cospicuo debito che ha comportato l’emissione di un decreto ingiuntivo a favore dell’ente gestore del servizio idrico e contro la società cooperativa. Quest’ultima, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiamato in giudizio i singoli soci assegnatari.
I soci assegnatari possono essere ritenuti carenti di legittimazione passiva, non essendo parti del contratto stipulato dall’ente gestore del servizio idrico con la società cooperativa, trattandosi di soggetto giuridico distinto dai singoli soci?
Inoltre, qualora l’azione della società cooperativa verso i soci fosse qualificata di ingiustificato arricchimento non sarebbe carente del presupposto della diminuzione patrimoniale?
In buona sostanza la società cooperativa non dovrebbe prima pagare l’importo ingiunto e poi agire con l’azione di ingiustificato arricchimento?
Risposta al quesito:
Il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta ad substantiam, sicché, nel caso di specie non sembra doversi dubitare sul rapporto contrattuale instauratosi tra i soci e la Società, con la conseguenza che a quest’ultima è consentito di chiamare in garanzia i medesimi soci fruitori del servizio.
Occorre, dunque, verificare se la Cooperativa ha risorse finanziarie accantonate per il consumo idrico e in caso affermativo i soci potrebbero sostenere la preventiva escussione della Società.