Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa. Nel 2008 ho firmato l’atto di assegnazione dell’immobile di cui avevo già ottenuto il possesso. Da quel momento in poi la mia qualifica di socio è diventata meramente formale dato che non sono mai stato interpellato per alcuna questione dalla cooperativa, tanto meno per l’approvazione dei bilanci. Nel 2014 ho versato, su richiesta della società, € 400,00 a titolo di spese per ottenere l’agibilità (a tutt’oggi non ancora ottenuta ostando a ciò, secondo il dirigente comunale, la pendenza di cause di esproprio).
Pochi giorni fa ricevo una nuova richiesta di versamento di € 10.000 a titolo di maggiori oneri derivanti dall’attuazione del piano di zona, in particolare opere di urbanizzazione primaria e secondaria asseritamente completate e consegnate al Comune e da quest’ultimo collaudate. Nella raccomandata ricevuta non c’è alcun dettaglio delle opere compiute, delle spese sostenute e delle modalità di riparto (trattandosi peraltro di Associazione temporanea di imprese la cui capogruppo è la società cooperativa di cui faccio parte).
Nella predetta raccomandata viene unicamente richiamata la clausola del contratto di assegnazione da me sottoscritto in cui mi impegno a rifondere alla società cooperativa, in proporzione a quanto ricevuto in assegnazione, gli oneri e i costi tutti assunti dalla Cooperativa nei confronti del Comune con la Convenzione.
E’ corretto un comportamento di tal fatta? Come posso tutelarmi onde pagare il giusto, oltre a richiedere alla società il quadro economico e il computo metrico delle opere compiute?
Risposta al quesito:
Occorre distinguere due aspetti, l’uno riguardante la regolare esecuzione degli obblighi di cui alla convenzione stipulata con il Comune, l’altro relativo alle modalità di gestione della Cooperativa.
Il primo aspetto impone di considerare che l’inosservanza degli obblighi convenzionali comporta gravi sanzioni che si riversano obbiettivamente sugli alloggi e, quindi, sui singoli assegnatari (basti pensare alle certificazioni comunali di conformità agibilità ecc, ma anche alla revoca della concessione).
Alla luce di quanto precede, gli assegnatari hanno interesse alla corretta esecuzione dei predetti obblighi e, pertanto, devono adempiere agli adempimenti (versamenti oneri, esecuzione opere etc…).
L’altro aspetto inerisce alla correttezza della gestione da parte degli amministratori, i quali, sono obbligati, innanzitutto a redigere i bilanci sociali e sottoporli all’approvazione dei soci.
Questi ultimi, dunque, devono verificare dai bilanci sociali la regolarità degli impieghi finanziari e, rilevando inadempienze degli amministratori possono convenirli in giudizio con l’azione di responsabilità.
La mancata convocazione del socio all’assemblea di approvazione dei bilanci consente l’impugnativa per nullità, con azione da proporsi nei cinque anni successivi alla deliberazione.
La predetta impugnativa potrebbe essere necessaria per contestare alcune spese , che altrimenti si consoliderebbero senza alcuna possibilità di contestazione.