Ad integrazione del quesito del 16/02/2017, Le chiedo un parere preciso su un aspetto: la legge che consente la vendita di alloggi a proprietà indivisa in proprietà, richiede l’impegno a assicurare la gestione degli alloggi residui; cosa che il presidente pro-tempore ha dichiarato anche negli atti di assegnazione in proprietà; poi si sono dimessi sia da amministratori sia da soci; potevano farlo e la predetta dichiarazione non li impegnava a sopportare le spese di amministrazione della coop e poi della cessazione della stessa una volta completate le assegnazioni in prop. di tutti gli alloggi;
anche perchè la responsabilità della mancata vendita dei 5 residuati non era dei soci interessati, che oggi sono rimasti a costituire la coop.
Risposta al quesito:
Le dimissioni dei soci, ancorché assegnatari di alloggi, devono essere accettate dagli amministratori in carica, altrimenti non hanno efficacia (almeno che non intercorra un lungo lasso di tempo senza riscontro alla relativa domanda).
In ogni caso, gli amministratori, ancorché dimissionari, restano in carica sino all’elezione dei nuovi e al passaggio delle consegne, con la conseguente necessaria iscrizione nel registro delle imprese.
Orbene, nel caso di specie, non è chiaro se i pregressi amministratori si siano dimessi eseguendo le consegne ai nuovi amministratori. Nel caso affermativo questi ultimi avrebbero dovuto rifiutare le dimissioni da soci, posto che questi ultimi, anche se assegnatari degli alloggi in via definitiva, rispondono delle spese generali per l’estinzione della Società (nel caso di specie limitatamente alla gestione sino all’accettazione delle dimissioni).
Nel caso negativo, i soci rimasti devono eleggere i nuovi amministratori e procedere giudiziariamente al recupero di tutte le somme dovute dai soci, le cui dimissioni devono essere rigettate.