Quesito del 12/06/2017

Sono socio di una coop. nel 2014 c’è stata la trasformazione da indivisa a divisa con i relativi rogiti notarili, dato che lo scopo di detta coop. si intende esaurito, non essendoci più programmi di costruzione, posso dare le dimissioni da socio? Oppure devo attendere che il consiglio attui lo scioglimento della società?
Parte dell’area urbana, il Comune l’ha data in convenzione alla coop. per 99 anni. Allo scioglimento della coop. ed esistendo un regolamento di condominio statutario, è possibile trasferire detta convenzione al condominio stesso, senza doverne richiedere una nuova, dato che tutta la spesa dell’urbanizzazione è da sempre a carico dei condomini (soci proprietari, e nuovi proprietari non soci)?

Risposta al quesito:
Da quanto sinteticamente esposto, sembra che la Cooperativa sia stata da sempre a proprietà divisa e abbia assegnato gli alloggi allorquando gli stessi siano stati ultimati.
Ciò posto, se originariamente al concessione del terreno è avvenuta in diritto di superficie, anche gli assegnatari sono proprietari superficiari, con obbligo di rinnovo della concessione alla scadenza.
Da precisare che il predetto obbligo di rinnovo è individuale e non riguarda il Condominio.
I diritti e gli obblighi di cui alla originaria Concessione si sono  trasferiti a ciascun assegnatario con l’atto pubblico di assegnazione, in cui viene certamente menzionata la Convenzione a suo tempo stipulata dalla Cooperativa con il Comune concedente.
Il socio assegnatario in via definitiva ha concluso il rapporto mutualistico, ma resta vincolato dal rapporto sociale, sicché resta obbligato al pagamento delle spese generali sino all’estinzione della Società. Il socio può, comunque, esercitare tutti i diritti a lui consentiti per il controllo sull’attività di Liquidazione.