Quesito del 13/06/2017

Il commissario governativo in sostituzione del CdA di una cooperativa può procedere o meno a ratificare la cessione di quote tra due soci entrambi già iscritti nel registro dei soci ed appartenenti alla stessa famiglia ai sensi dell’ art. 2530 del c.c. quando tale opzione e prevista dallo statuto?
Decorsi i 60 giorni in caso di silenzio l’operazione di cessione di quote è omologata per mezzo del silenzio/assenso?
Quali possono essere i motivi giustificativi da parte del commissario per l’omessa omologa della cessione delle quote?

Risposta al quesito:
La genericità del quesito comporta la genericità della risposta.
Il Commissario governativo viene nominato a seguito di decreto del Ministero Dello Sviluppo Economico, nel cui testo devono essere enunciate, oltre alle ragioni della nomina, anche i poteri conferiti.
Il Commissario governativo, quindi, può essere munito dei poteri del Consiglio ovvero dell’Assemblea dei soci e, conseguentemente, può svolgere le attività riservate all’uno o all’altro organo.
La cessione delle quote, se consentita dallo Statuto, spetta ai poteri degli amministratori, sicché il Commissario governativo può autorizzarla se munito dei relativi poteri.
Se il Commissario non riscontra la richiesta entro sessanta giorni, il socio può cedere la quota con diritto all’annotazione nel libro dei soci.
L’autorizzazione alla cessione della quota non è atto discrezionale e, pertanto, il Commissario deve attenersi alle norme di legge, restando indifferenti i motivi di opportunità o di altro genere.
Tra le predette norme, però, devono annoverarsi i requisiti soggettivi dei soci (tra i quali la capacità  reddituale) la cui mancanza nel subentrante legittima il rifiuto dell’autorizzazione alla cessione della quota.