Sono una socia di una Coop. edilizia in presenza di un Liquidatore fallimentare ed ho precedentemente versato 12.000,00 € alla stessa Coop.
Il liquidatore, dopo un’assemblea ordinaria con parere unanime dei presenti (senza la presenza della sottoscritta), mi richiede, tramite lett. racc. A/R, un versamento di 300,00 € per eventuali spese legali al fine di ottenere indietro da un privato una quota, precedentemente pagata dalla Coop. e dalla sottoscritta, relativa ad un terreno in cui dovevano essere effettuate delle costruzioni ma che invece non è stato possibile realizzare.
Preciso che attualmente la Coop. non ha nessun fondo capitale da ridistribuire e che, quindi, questo eventuale costo/restituzione del terreno da parte del privato rappresenterebbe l’unica fonte di introito da ridistribuire.
Il sottoscritto non ha intenzione di versare la quota come fondo per spesa legale (300,00 €) e, quindi, sono gentilmente a chiedere:
1. a quali provvedimenti andrei incontro da parte del Liquidatore nei miei confronti?
2. se la causa avesse esito positivo per la Coop. ed io non ho versato le spese legali, l’eventuale restituzione di una quota parte della somma versata negli anni passati di 12.000,00 € è sostanzialmente persa del tutto?
Risposta al quesito:
Occorre distinguere tra la Procedura di Liquidazione volontaria e la Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa.
Nel primo caso si tratta della fase finale della Cooperativa, nel corso della quale permangono tutte le regole precedenti, tranne la presenza degli amministratori, sostituiti dal Liquidatore.
Quest’ultimo, nominato a seguito di un’assemblea straordinaria innanzi al notaio, ha l’obbligo di liquidare le attività e le passività sociali ed è sottoposto alla volontà dell’assemblea, che rimane l’organo determinante per la gestione sociale.
La Liquidazione coatta amministrativa, viceversa, è una Procedura concorsuale disposta dall’Autorità Amministrativa di Vigilanza (MISE o Assessorato nelle Regioni a Statuto Speciale), che ne controlla lo svolgimento secondo la disciplina della Legge Fallimentare e della Legge speciale.
A seguito della messa in Liquidazione Coatta Amministrativa tutti gli organi sociali, non esclusa l’Assemblea, sono sciolti per Legge.
Il Liquidatore nominato dall’Autorità di Vigilanza ha l’obbligo di richiedere al Tribunale competente la declaratoria di insolvenza nel caso di debiti sociali (anche verso ex soci) non estinguibili per mancanza di patrimonio.
A seguito della sentenza di insolvenza, non sussistendo fondi liquidi, il Liquidatore può richiedere al Tribunale Fallimentare l’ammissione della Procedura al patrocino a spese dello Stato, sicché può dare corso ai giudizi necessari per il recupero delle attività.
Nel caso di specie, quindi, occorre preventivamente accertare la qualificazione della Liquidazione, in quanto se essa è volontaria i soci sono obbligati ad eseguire i deliberati sociali, ivi compresi quelli che impongono versamenti per spese generali; nel caso di Liquidazione coatta i soci sono dei creditori non obbligati ad alcun versamento in favore della Liquidatela.