Sono socio di una cooperativa con frazionamento mutuo Regione avvenuto da tempo e delibera liquidazione mai attuata però.
La cooperativa ha emesso decreto ingiuntivo nei miei confronti. Ho inviato lettera di recesso legale in quanto prevista da statuto la non trasferibilità quote. Mi è stato risposto che fin tanto che permane il debito non è possibile dare seguito al recesso.
È così? Le due cose sono legate necessariamente? Vorrei proteggermi da ulteriori arbitrarie richieste di esborsi. Una volta pagato eventualmente sono tenuti a procedere? Essendo stati assegnati gli immobili cosa comporta un eventuale recesso?
Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie l’assegnazione definitiva dell’alloggio sociale estingue il rapporto mutualistico (contrattuale a prestazioni corrispettive: pagamento del prezzo e assegnazione dell’alloggio), ma lascia integro il rapporto sociale.
Alla luce di quanto precede il socio assegnatario resta obbligato al versamento delle spese generali sino alla estinzione della Società.
Occorre, tuttavia, verificare se, raggiunto lo scopo sociale, la Cooperativa necessita di ulteriori attività ad esso connesse ovvero possa essere messa in liquidazione volontaria.
Se ricorrono i presupposti di quest’ultima ipotesi, occorre seguire la procedura dettata dal codice civile e dallo Statuto, sicché gli amministratori devono convocare l’assemblea straordinaria innanzi al notaio per la messa in liquidazione volontaria della Cooperativa.
Se sussistono ritardi e/o violazioni di legge, i soci possono recedere, anche in deroga alle disposizioni Statutarie.
Occorre, pertanto, verificare se sussistono le inadempienze degli amministratori e della stessa assemblea, accertate le quali il socio può notificare la propria volontà di recesso che, se rigettata dal consiglio di amministrazione, può essere opposta innanzi al Tribunale con atto adeguatamente motivato e probatoriamente supportato.