Quesito del 06/08/2017

Un anno fa circa ho aderito ad una Cooperativa edilizia a proprietà divisa versando una quota di euro 1000. Il fine della Coop è quello di costruire delle villette con successiva assegnazione ai soci.
La Coop ha già acquistato il terreno e in questi giorni è stato fatto un computo metrico estimativo. Orbene, i prezzi delle abitazioni sono andati oltre le aspettative con differenza per il mio caso di quasi 100 mila euro.
All’inizio gli amministratori della Coop. mi avevano detto che il costo massimo avrebbe sorpassato di poco i 200 mila euro. In banca tutti gli 8 soci, inclusi i 3 del CdA hanno firmato delle fideiussioni omnibus di 30 mila euro su un importo di euro 300 mila (valore del terreno e spese di consulenza). E’ mia intenzione recedere dalla Cooperativa in quanto impossibilitato a far fronte ad una cifra per me divenuta improponibile.
Domanda: il recesso dalla Coop e dalla fideiussione comporterà l’insorgere di penalità?

Risposta al quesito:
Preliminarmente occorre verificare le disposizioni statutarie che regolano il recesso dei soci (in mancanza valgono le norme di cui all’art. 2532 del codice civile).
Ciò posto, va osservato che in generale nelle Cooperative convivono due diversi rapporti: quello sociale e quello mutualistico, che scontano un diverso trattamento nell’ipotesi di recesso.
In ordine al rapporto sociale, il socio che recede deve sopportare pro quota le perdite risultanti dal bilancio d’esercizio nei periodi di vigenza del rapporto sociale; in riferimento al rapporto mutualistico (contratto di prenotazione) vige il principio del rimborso delle anticipazioni a fronte del costo alloggio prenotato e non assegnato.
In tal caso, tuttavia, la Cooperativa acquisisce le risorse finanziarie necessarie dal socio subentrante, in mancanza del quale possono insorgere questioni di vario genere (ad esempio di tipo risarcitorio per l’interruzione ingiustificata del programma costruttivo).
Per quanto riguarda la fideiussione, occorre controllare il testo contrattuale e soprattutto verificare il soggetto destinatario della garanzia; se, cioè, il soggetto è lo stesso socio, nulla quaestio; se, viceversa, il soggetto è l’Istituto di credito in relazione a finanziamenti effettuati, in tale ultimo caso il socio è, comunque, obbligato alla garanzia, indipendentemente dall’avvenuto recesso, salvo il diritto di rivalsa nei confronti della Cooperativa ovvero del socio subentrante assegnatario dell’alloggio.