Quesito del 14/10/2017

Da ex socio di cooperativa ho sottoscritto dal notaio un atto di assegnazione dell’alloggio per acquisirne la proprietà.
Dato che la coop sembra aver accumulato debiti con ditte per lavori eseguiti extra e mai pagati, oppure debiti per fornitura di acqua (che pare ancora essere a nome dell’ex presidente di coop e riferirsi alla coop ormai sciolta), la mia domanda è: gli ex soci che adesso sono proprietari degli alloggi, ereditano i debiti della coop, ormai sciolta?
Dimenticavo: la coop in questione in realtà esiste ancora, con lo stesso presidente in carica ma con altri soci… i debiti non dovrebbero passare a questi ultimi ed esonerare gli ex soci (noi)?

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie sono società a responsabilità limitata, sicché per i relativi debiti sociali i soci rispondono esclusivamente nella misura del capitale sociale.
Relativamente al rapporto mutualistico (assegnazione dell’alloggio) i soci rispondono dei debiti dagli stessi contratti con la Società in ragione del prezzo di assegnazione.
I predetti debiti debbono, però, risultare nei loro confronti dal bilancio sociale ovvero da deliberati assembleari specifici, con cui vengono imposti ai soci i versamenti in conto del costo di costruzione.
Nel caso di specie, inoltre, occorre verificare il contenuto dell’atto di assegnazione, avuto riguardo alla determinazione del prezzo, all’accollo di eventuali debiti da parte del socio e della quietanza rilasciata dalla Cooperativa.
In assenza di debiti del socio assegnatario per le ragioni che precedono, la Cooperativa risponde ai creditori sociali esclusivamente con il proprio patrimonio.
E’ fatta eccezione esclusivamente per la quota parte delle spese generali fino a quando permane il rapporto sociale con il socio debitore, comunque tenuto a sopportarne il carico.