La cooperativa per la realizzazione di tre lotti ha sottoscritto contratto con la direzione lavori che prevedeva anche la contabilità di cantiere. L’impresa di costruzione doveva essere pagata con stati avanzamento lavori a seguito di fattura con verifica della direzione lavori.
Il Presidente di fatto del Cda ha effettuato pagamenti nei confronti dell’impresa senza rispettare quanto previsto nel contratto, senza verifica della direzione lavori e riscontro sul cantiere. L’impresa di costruzione è scomparsa percependo circa 90 mila in più rispetto ai reali lavori. La direzione lavori sostiene di non essere mai stata interessata dal Presidente e che non ha responsabilità in merito. Il Presidente per giunta non ha mai chiesto il rilascio della polizza fideiussoria. Colui che ha operato come presidente è anche socio occulto e detiene due immobili all’interno della cooperativa.
Quali sono le responsabilità della Direzione Lavori, del Presidente di Fatto e di quello che materialmente firmava?
I soci possono rifiutare di versare altre quota imputando il danno al presidente di Fatto?
Si può aggredire la quota detenuta dal presidente di fatto tramite interposta persona per recuperare i soldi?
Risposta al quesito:
Nelle Cooperative il CdA viene eletto dall’assemblea dei soci e deve operare in ragione delle norme previste nello Statuto e nell’eventuale regolamento, in ogni caso secondo il mandato assembleare (sia iniziale che nel corso delle varie assemblee).
Gli amministratori, compreso il presidente, devono essere enunciati nel Registro delle Imprese, in modo che i terzi possano conoscere quali siano i rappresentanti con cui trattano.
Alla luce di quanto precede, gli amministratori, ufficialmente accreditati, hanno la responsabilità delle loro azioni sia nei confronti dei terzi, che nei confronti dei soci mandanti.
La presenza del “socio occulto”, peraltro “amministratore di fatto”, non è facilmente ipotizzabile per le Cooperative, anche in ragione della difficoltà probatoria incombente su chi la vuol fare valere.
Ed invero, “ l’amministratore di fatto” dovrebbe essere titolare di un mandato sostanziale a lui conferito dai soci o, comunque, operare in modo che i soci medesimi siano informati della sua attività.
In assenza di un tale rapporto sostanziale con i soci, l’enunciato “amministratore di fatto” sarebbe un coadiutore dominante dell’amministratore ufficiale e, pertanto, si potrebbe agire per le relative responsabilità risarcitorie contro il primo solamente dimostrando il mandato conferito dal secondo, con l’interesse lucrativo di entrambi finalizzato a danneggiare il sodalizio.
Nel caso di “mandato” conferito dai soci, l’amministratore di fatto risponde direttamente verso i terzi ed, eventualmente, verso i soci medesimi per la difforme esecuzione del mandato.
Nel caso di specie, occorre verifica come l’amministratore di fatto abbia effettuato i pagamenti all’impresa, se cioè egli stesso era titolare del conto corrente sociale ovvero si sia servito dell’amministratore ufficiale.
Nel primo caso, l’amministratore di fatto è direttamente responsabile, mentre nel secondo può ravvisarsi il concorso di responsabilità (da dimostrare) tra i sue amministratori.
Il Direttore dei Lavori può ritenersi responsabile solamente nel caso abbia attestato l’esecuzione di lavori superiore a quella effettivamente eseguita.
Se i versamenti richiesti sono stati deliberati dall’assemblea, i soci non possono sottrarsi alla relativa esecuzione se non dopo avere provato gli illeciti degli amministratori; i soci interessati, pertanto, potrebbero dare corso alle azioni giudiziarie ovvero amministrative, dichiarandosi disponibili a versare le somme all’amministratore giudiziario ovvero al commissario nominato dall’Autorità di Vigilanza.
Relativamente al risarcimento del danno subito, i soci possono esperire due diverse azioni: quella di responsabilità sociale che deve essere votata dall’assemblea in ordine ai danni inflitti alla Società; quella individuale di responsabilità che riguarda i danni direttamente inflitti al socio agente dal comportamento illecito degli amministratori.
Se i fatti addebitabili agli amministratori hanno rilevanza penale, i soci interessati possono proporre denuncia alla competente Procura della Repubblica.