Facevo parte di una coop edilizia a proprietà indivisa, con contributo a fondo perduto della Regione Lazio, la coop edilizia, anni fa prese un mutuo per costruire non estinto del tutto, 2 anni fa ho dato le dimissioni accettate dalla coop, ma ancora mi devono liquidare. Per gravi irregolarità il M.I.S.E. ha chiesto lo scioglimento ex art. 2545 della coop edilizia e la nomina del liquidatore.
La mia preoccupazione è che la banca si prenda tutto, e io non veda un euro, vorrei sapere come funziona.
Risposta al quesito:
La Liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale assimilabile al Fallimento, sicché il Liquidatore deve realizzare l’attivo (vendita degli alloggi) e poi predisporre il piano di riparto tra i creditori secondo la gradazione del loro credito.
Per primo devono essere soddisfatti i crediti prededucibili (costi della procedura, come il Liquidatore e gli eventuali onorari di professionisti, oneri fiscali etc…); dopo la detrazione dei prededucibili devono soddisfarsi i crediti privilegiati (secondo l’ordine del codice civile), tra cui sono annoverabili i crediti ipotecari delle Banche; infine vanno soddisfatti i crediti chirografari, che ricomprendono i rimborsi dovuti ai soci receduti.
Se sussistono responsabilità degli amministratori, i soci interessati possono agire con l’azione di responsabilità nei loro confronti; i medesimi soci possono anche proporre denuncia alla Procura della Repubblica se sussistono fatti penalmente rilevanti.
Qualora dovessero essere accertati i predetti fatti e dovesse insorgere Giudizio penale, i soci danneggiati potrebbero costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento.