Quesito del 31/10/2017

Egr. avvocato, Le scrivo per un chiarimento perché con il cambio di normativa ho informazioni diverse da diversi commercialisti. A giorni andrò dal notaio per costituire una cooperativa sociale che fornirà servizi socio assistenziali a domicilio. Ora, ci sarà il registro del III settore, ma quello che non mi è chiaro è il tipo di responsabilità che avrò, limitata o illimitata.
È lasciato decidere a me? È trattata come una società di persone che risponde col patrimonio dei soci? I soci sono sempre minimo 3? E il regime fiscale cambierà?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sociali, che a seguito della recente riforma (Legge n. 106/2016 e successivi tre Decreti attuativi) sono Enti del terzo settore in ragione delle specifiche finalità, si distinguono in due tipologie:
Quelle di Tipo A, che hanno come scopo lo svolgimento di servizi socio-sanitari ed educativi che devono essere finalizzati alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, quale interesse generale della comunità. Questa funzione può essere svolta dai servizi sociali e assistenziali scolastici di base e di formazione professionale, sanitaria di base e a elevata integrazione socio-sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale. I destinatari dei servizi sono persone bisognose di intervento sociale a causa dell’età, della condizione personale o familiare o in base alla condizione sociale. Le cooperative sociali di tipo A devono essere iscritte nell’apposita sezione dell’albo informativo e prevedono due tipologie di soci: soci ordinari; soci volontari (per i quali non è previsto il versamento contributivo ma solo l’assicurazione Inail sulla base di retribuzioni convenzionali).
Quelle di Tipo B, che hanno come scopo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate appartenenti alle categorie indicate dall’art. 4 L. 381/1991:  invalidi fisici, psichici e sensoriali; ex degenti di istituti psichiatrici; soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti e alcolisti; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% del numero complessivo dei lavoratori che svolgono attività lavorativa nella cooperativa (con esclusione dei soci volontari e svantaggiati) e, con interpello n. 4/2008, il Ministro del Lavoro ha stabilito che la percentuale deve essere calcolata con riferimento a un arco temporale di 12 mesi. Le cooperative sociali di tipo B prevedono tre tipologie di soci: soci ordinari; soci volontari; lavoratori svantaggiati (per i quali è previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali purché raggiungano il 30% della forza lavoro della cooperativa).
Tutte le Cooperative sociali hanno acquisito la qualifica di imprese sociali, la cui normativa è stata revisionata a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 112/2017, attuativo della riforma del terzo settore.
La struttura della Società non muta in ragione della riforma e, pertanto, rimane inalterato il regime della responsabilità limitata in capo ai soci, come restano immutate le responsabilità degli amministratori per gli atti dagli stessi compiuti in violazione della legge.
In ambito fiscale, le principali novità a regime sono quelle connesse alla distribuzione degli utili, nonché alle agevolazioni in favore dei soci.
In particolare, gli utili non costituiranno reddito imponibile ai fini ires a patto che, nel bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti, vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta, nonché siano destinati, entro il secondo anno successivo alla chiusura dell’esercizio in cui sono maturati, ad uno dei seguenti scopi: svolgimento dell’attività statutaria; incremento del patrimonio; versamento del contributo per l’attività ispettiva.
Non concorreranno alla determinazione del reddito, relativamente al periodo in cui sono stati prodotti, nemmeno gli utili impiegati ai fini dell’aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Per quanto riguarda la partecipazione al capitale, i soci soggetti irpef potranno detrarre il 30% della somma investita, fino al terzo anno di imposta successivo, nei limiti di euro 1.000.000 per ciascun anno.
L’importo investito e portato in detrazione non potrà essere ceduto, nemmeno parzialmente, per almeno tre anni, pena l’obbligo di restituzione con maggiorazione degli interessi.
I soci soggetti ires potranno, invece, dedurre dal reddito il 30% della somma investita nel capitale sociale, nei limiti di euro 1.800.000 in ciascun periodo d’imposta, fermo restando l’anzidetto vincolo triennale.
Le altre novità fiscali previste dalla riforma sono rappresentate da alcune agevolazioni in tema di imposte indirette, nonché
dalla possibilità di usufruire di credito di imposta, detrazioni e deduzioni relativamente alle erogazioni liberali in favore delle Cooperative sociali.
Rimangono ferme le agevolazioni previste dal MISE per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di Cooperative sociali, consistenti nell’erogazione di un finanziamento agevolato della durata massima di 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di non oltre 4 anni.