Sono socia di una cooperativa edilizia agevolata, nel 2014 mi è stato assegnato l’alloggio e da allora ci abito, ma solo quest’anno si faranno i contratti. Allo stato attuale posso recedere dalla qualità di socio visto che ancora non ho un contratto?
Le somme da me versate fino a questo momento mi verranno rimborsate? E se e si come?
Risposta al quesito:
Le regole del recesso sono statuite dallo Statuto sociale e in mancanza dall’art. 2532 del codice civile.
Nelle Cooperative edilizie al socio che recede e che non ha ottenuto l’assegnazione dell’alloggio, devono essere rimborsati i versamenti eseguiti in conto costruzione, mentre la Società può trattenere gli importi relativi alle spese generali pro quota, alla tassa di ammissione e alle eventuali perdite subite in costanza del rapporto sociale.
In ordine all’opportunità del recesso il socio deve valutare la convenienza a ricevere l’assegnazione dell’alloggio (in cui sono investite cospicue somme inerenti alle anticipazioni) ovvero attendere i tempi del rimborso raramente brevi. Nella pratica, infatti, i tempi del rimborso scontano il subentro di altro socio che effettua i versamenti e sussiste anche il rischio che nelle more la Cooperativa possa andare in fallimento o LCA con probabile forte riduzione del credito del socio.
La scelta del percorso da seguire sconta il preventivo esame della situazione sociale ed economica della Società, mediante la verifica del programma costruttivo e dei bilanci annuali, soprattutto in relazione all’esposizione debitoria.