Quesito del 16/11/2017

Buonasera avvocato vado subito al dunque. Sono socio di una casa costruita in proprietà indivisa dal 2002 dell’Acli casa alcuni soci accusano il cda nel 2016 di gravi inadempienze e fanno commissariare la cooperativa.
Dopo una analisi durata sei mesi del commissario, si arriva a concludere che in effetti ci sono stati errori formali che però non hanno inciso sui conti, ma che la cooperativa deve correggere. La cooperativa si adegua alle indicazione dei commissari, ma non riesce più a fare un’assemblea ed alcuni soci cominciano a non pagare più affitto e spese. Da qui si arriva ad un secondo commissariamento ma la richiesta e fatta dal C.D.A. perchè a questo punto non si riesce a far fronte al pagamento delle scadenze (mutui regionali e spese varie) e l’impossibilità di chiudere il bilancio 2016.
Vengo al quesito si è capito che questi soci vogliono fare fallire la cooperativa per un mero calcolo economico (la cooperativa fallisce va all’asta e per diritto di prelazione chiederanno a chi ci abita di acquistare quindi ci sarà un prezzo più basso di quello di vendita proposto dalla cooperativa) la domanda è: possono farlo?
Ovviamente siamo divisi come soci ma questa prospettiva invoglia altri – Personalmente penso che sia una follia che ci farà perdere la casa.
Spero che le Istituzioni abbiano strumenti per difendere chi per quindici anni ha sempre pagato, e Le chiedo se abbiamo noi soci pagatori qualche strumento legale per chiedere i danni a chi ha provocato questo problema.

Risposta al quesito:
Nella Cooperative a proprietà indivisa il rapporto mutualistico prevede le prestazioni corrispettive tra la Cooperativa e il socio avendo la prima l’obbligo della concessione in uso dell’immobile e, per converso, l’obbligo del versamento pro quota  degli importi necessari alla copertura del fabbisogno sociale.
Se il socio obbligato non adempie l’obbligazione a lui imposta dal contratto sociale e da quello mutualistico risponde, oltre che delle somme dovute, anche del risarcimento dei danni inferti alla compagine sociale.
La grave inadempienza del socio, inoltre, è sanzionabile con il provvedimento di esclusione che deve essere assunto dal consiglio di amministrazione.
I soci adempienti possono agire per il risarcimento contro gli amministratori inadempienti.
Conclusivamente i soci che hanno interesse devono mettere in mora gli amministratori e, in caso di loro inadempienza, devono tutelarsi in sede amministrativa, chiedendo il Commissario ad acta per l’azione contro i soci; in sede giudiziaria con l’azione di responsabilità verso gli amministratori.