Mio padre è stato socio per 15 anni di una Soc. Coop a proprietà individuale che avrebbe dovuto costruirgli la prima casa.
Da fine 2016 la cooperativa è stato posta in liquidazione coatta amministrativa e mio padre ha di fatto perso i 50.000 € fino ad allora versati. Adesso si scopre che un privato terzo ha formulato proposta di acquisto e versato 10% di essa per il suddetto appartamento senza che siamo stati informati di tutto ciò dal curatore fallimentare. Mio padre non può più procedere all’acquisto in quanto non gli concederebbero il mutuo per superati limiti di età e vorrei quindi acquistare io l’appartamento.
Rispetto al contendente abbiamo un qualche diritto di prelazione in quanto vecchi assegnatari dell’appartamento?
Potrei subentrare a mio padre mantenendo i suoi diritti (se li ha)?
C’è la possibilità che venga considerata la cifra già versata prima del fallimento ai fini dell’assegnazione dell’alloggio?
Risposta al quesito:
La Liquidazione Coatta Amministrativa è una procedura concorsuale regolata dalla Legge Fallimentare.
A differenza del Fallimento, la predetta Procedura è sotto il controllo dell’Autorità amministrativa, fatta eccezione per la tutela dei diritti, che resta riservata all’Autorità Giudiziaria.
Il Commissario Liquidatore (assimilabile al Curatore) ha la facoltà di sciogliersi dai contratti in corso, tra i quali è annoverabile la prenotazione dell’alloggio.
Occorre, quindi, verificare se nel caso di specie il Liquidatore si sia regolarmente sciolto dal contratto e, in caso affermativo, se ne ricorrevano i presupposti di legittimità.
Il Liquidatore, infatti, non può sciogliersi dal contratto se il preliminare di assegnazione dell’alloggio prima casa è stato trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile ovvero se il socio prenotatario abbia preventivamente instaurato giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c. e abbia trascritto la domanda giudiziale.
Se non ricorrono i presupposti per la prosecuzione del contratto, il Liquidatore deve preventivamente ottenere l’autorizzazione alla vendita degli alloggi dall’Autorità amministrativa e successivamente eseguire la vendita medesima con le modalità del provvedimento autorizzativo (normalmente vendita all’asta pubblica).
Non esiste alcun diritto di prelazione in favore del socio prenotatario, il quale, però, può rivolgere all’Autorità amministrativa l’istanza di esecuzione del contratto, dichiarandosi disponibile all’eventuale maggiorazione del prezzo, tenuto conto delle esigenze della Procedura.
Il socio, inoltre, può tutelarsi con azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, presumibilmente responsabili del dissesto sociale.