Esimio avvocato, sono un socio di una cooperativa edilizia che usufruisce di un contributo a fondo perduto da parte dello Stato. Avrei un quesito da sottoporre sul criterio di ripartizione delle spese della Cooperativa ovvero compenso al Presidente, spese di amministrazione e contabilità, ecc.. Premetto che le spese relative al Condominio vengono gestite separatamente attraverso i millesimi di proprietà e articoli del codice civile.
La Cooperativa per suddividere le sue spese non applica una suddivisione secondo millesimi di proprietà ma secondo una equa suddivisione delle spese. Invece, il contributo dello Stato viene suddiviso secondo il criterio dei millesimi di proprietà.
Si genera quindi la seguente situazione: chi ha l’appartamento più grande (più millesimi) usufruisce di un’entrata maggiore rispetto ai proprietari di appartamenti più piccoli (per effetto della suddivisione del contributo statale) e una spesa eguale agli altri per pagare i costi di esercizio della Cooperativa.
Secondo Lei è corretto un tale approccio?
Risposta al quesito:
E’ molto improbabile che il “contributo pubblico” fruito dalla Cooperativa non sia vincolato alla destinazione edificatoria e possa legittimamente essere utilizzato anche per le spese senza il rispetto dei canoni di cui al Quadro Tecnico Economico redatto in sede di ammissione al contributo.
Ciò posto, previa verifica del Bando pubblico, occorre rilevare che normalmente il contributo è destinato alla realizzazione edificatoria nel suo complesso e, pertanto, esso va a supportare il costo nel suo completo ammontare, non rilevando la diversa entità del costo per i vari alloggi.