Sono socio di una cooperativa che ha raggiunto lo scopo sociale assegnando tutti gli immobili e deliberato lo scioglimento, che non ha eseguito per una causa iniziata con il Comune e l’impresa costruttrice che verosimilmente sarà pluridecennale. Trovandomi nell’impossibilità economica di sopportare ulteriori esborsi futuri vorrei recedere da socio utilizzando l’art. 2530 c.c. previsto dallo statuto.
Vorrei sapere se e quali conseguenze questa mia scelta potrebbe recarmi considerando la possibilità di provare a vendere l’immobile (che per colpa della cooperativa risulta senza agibilità).
Risposta al quesito:
La Cooperativa si fonda sul contratto di società che vincola tutti i soci in ragione delle norme statutarie, delle disposizioni di legge e dei deliberati sociali.
Nelle Cooperative edilizie coesistono due rapporti contrattuali, uno inerente al contratto di società e l’altro relativo al contratto mutualistico.
La cessazione del rapporto mutualistico in ragione dell’avvenuta assegnazione dell’alloggio, non comporta l’automatica cessazione del rapporto sociale, che prosegue fin all’estinzione della Cooperativa.
Ciascun socio, pertanto, resta obbligato a sopportare le spese di mantenimento della Società fino alla definitiva liquidazione delle attività e delle passività, con la conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese.
Nel caso di specie, sembra che l’Assemblea dei soci abbia confermato il deliberato consiliare di instaurare il giudizio contro l’impresa e, conseguentemente, la Cooperativa non può estinguersi per la pendenza del Giudizio, che certamente incide sulla condizione patrimoniale della Società.
Alla luce di quanto precede, il socio è obbligato agli adempimenti sociali sino alla definitiva conclusione della controversia e alla presumibile conseguente estinzione della Società.
Se, tuttavia, il socio si è opposto all’instaurazione del giudizio e può dimostrarne l’inutilità ha diritto di recedere dal contratto di Società.