Quesito del 03/03/2018

In ragione di un accordo concluso tra una cooperativa edilizia ed uno dei suoi soci, questa prima si è impegnata a rimborsare al socio i finanziamenti erogati nel tempo dal medesimo.
Poiché la cooperativa è in difficoltà economiche, in caso di liquidazione coatta amministrativa, tali somme dovranno essere restituite dal socio?

Risposta al quesito:
La Liquidazione Coatta Amministrativa è una procedura concorsuale del tutto assimilabile al Fallimento, sicché il Commissario Liquidatore deve redigere lo Stato Passivo e procedere all’ammissione dei crediti dallo stesso ritenuti fondati in conformità alla legge.
Se l’accordo scritto tra la Cooperativa e il socio è legittimo, il Liquidatore deve ammettere il credito nello Stato Passivo. Se l’ammissione non avviene o viene effettuata in misura inferiore, il socio può proporre opposizione al Tribunale Fallimentare.
La distribuzione delle somme ai creditori ammessi viene effettuata in proporzione all’attivo sociale, in assenza del quale la procedura si chiude senza la soddisfazione dei crediti.
Ciò che rileva, però, è la gradazione di ciascun credito, in quanto quello privilegiato (ad esempio credito ipotecario per mutuo bancario) viene prima di quello chirografario.
Or poiché il credito del socio è chirografario, occorre valutare l’incidenza dei crediti privilegiati, posto che essi potrebbero essere assorbenti dell’intero attivo.
In tale ultimo caso il credito del socio resterebbe insoddisfatto.