Quesito del 05/03/2018

Il quesito che Le sottopongo riguarda l’apertura in modo non autorizzato dalla cooperativa di uno studio medico.
La nostra è una cooperativa edilizia senza contributo statale, ma che ha avuto assegnata l’area a seguito di convenzione con il comune in zona “peep”. Il terreno assegnato è stato comunque acquistato dalla cooperativa. Il socio, a seguito di consegna dell’alloggio ancor prima del rogito e dell’approvazione del regolamento condominiale, ha aperto lo studio.
Volevo sapere se il socio poteva aprire anche se non autorizzato dalla cooperativa, e se no, quali sono le conseguenze.
Cosa deve fare la cooperativa in tale situazione; è possibile fare il rogito? E in quali modalità?
Si deve fare la variazione di destinazione d’uso, se possibile, quali sono le conseguenze fiscali, se iva al 4%, decadono i requisiti prima casa per il socio che ha destinato l’alloggio a studio? Cosa si deve fare in sede di rogito notarile?

Risposta al quesito:
Occorre verificare innanzitutto la Convenzione stipulata tra la Cooperativa ed il Comune concedente.
Normalmente nelle Zone PEEP vigono i vincoli abitativi per gli edifici insediati. L’atto di convenzione può prevedere la destinazione di alcuni locali come botteghe commerciali, ciò al fine di integrare l’insediamento abitativo con attività di servizi per gli abitanti.
Lo Studio medico potrebbe appartenere ai servizi essenziali di supporto all’insediamento abitativo, ma se l’immobile interessato è originariamente vincolato all’edilizia abitativa, per il cambiamento della destinazione d’uso è necessaria la modifica della delibera di assegnazione (consiglio comunale) e la conseguente modifica dell’atto convenzionale.
Va osservato, però, che l’attività medica può essere esercitata anche nell’abitazione del professionista, sicché, in alternativa a quanto precede, potrebbe ipotizzarsi l’uso promiscuo, a condizione che il medico risieda stabilmente nell’appartamento.