Quesito del 07/04/2018

Volevo chiedere se il codice fallimentare prevede che una cooperativa edilizia indivisa se fallisce o viene liquidata gli alloggi possono essere venduti ai soci e messi all’asta, o destinati come prevede la Convenzione con il Comune e la legge regionale all’Istituto case popolari?

Risposta al quesito:
Occorrerebbe verificare l’effettivo contenuto della Convenzione citata, al fine di rilevare la portata del vincolo sugli alloggi sociali.
Normalmente gli immobili rientrano nel patrimonio arrivo della Cooperativa, sicché la Liquidatela deve venderli sul libero mercato per incamerare il ricavato da distribuire ai creditori.
I soci possono partecipare alle aste pubbliche formulando le relative offerte, secondo la procedura di legge.