Quesito del 05/04/2018

Innanzitutto ringrazio sinceramente lo Studio per questa opportunità. Cerco di spiegare brevemente la mia storia (calvario quasi).
Mediante atto notarile stipulato in data 18.09.2017 e registrato il 19.09.2017 acquisto una villetta in corso di costruzione (accatastata in corso di costruzione) da una società cooperativa edilizia in proprietà divisa. Il prezzo d’acquisto è stato concordato con il presidente della cooperativa e con il relativo cda (ovviamente sono in possesso del relativo verbale di assegnazione del consiglio di amministrazione).
Nell’atto risulta specificato che il completamento della villetta è a mio carico. Poichè la cooperativa “naviga in cattive acque economiche” alcuni fornitori hanno fatto istanza di fallimento (fornitori che tra l’altro non hanno lavorato nella mia villetta perchè, ripeto, è in corso di costruzione), il nuovo cda (nominato e votato in una riunione dove non ho ricevuto alcuno invito ufficiale) ha proposto che per far fronte ai debiti della cooperativa, ogni socio debba sborsare una quota aggiuntiva di circa 40000 euro. Vengo ai miei quesiti:
1) In un eventuale fallimento della cooperativa, alla luce della nuova legge fallimentare, e dal fatto che sono passati 7-8 mesi dalla stipula dell’atto, possono revocare il mio atto? Preciso che la cooperativa possiede circa 105 alloggi dei quali solo una decina (compreso io) sono stati assegnati mediante atto di assegnazione.
2) Poichè fondamentalmente i fornitori che hanno fatto istanza fallimentare nella mia villetta non hanno lavorato e né hanno fornito materiali, sono tenuto anche io a pagare questa cifra in più? Faccio presente che poi io dovrei far fronte al completamento della villetta a mie spese.
3) Una decina di giorni fa, mediante pec e raccomandata a/r, ho chiesto alla cooperativa il recesso… è un mio diritto uscirne? Se non mi rispondono entro 60 gg cosa posso fare? Questa situazione mi sta attanagliando e condizionando il quotidiano.
Attendo con ansia una Sua risposta e La ringrazio infinitamente.

Risposta al quesito:
Se la villetta in questione costituisce “prima casa” e tale circostanza risulta dall’atto pubblico di assegnazione definitiva, la Curatela dell’eventuale Fallimento non potrà esperire l’azione della revocatoria fallimentare.
Ciascun socio della Cooperativa non risponde dei debiti sociali, fatta eccezione per la quota azionaria e per gli eventuali crediti sociali approvati con il Bilancio ovvero con deliberati assembleari, mai opposti e divenuti esecutivi.
Occorre, quindi, verificare se il socio ha assunto obblighi (Bilancio, deliberati, atto di assegnazione) verso la Cooperativa e, constatatane l’assenza, può stare tranquillo (posto che ha già stipulato l’atto di assegnazione definitiva senza alcuna riserva di prezzo).