Quesito del 18/09/2020

Circa 9 anni fa la mia compagna ha “acquistato” casa tramite cooperativa in edilizia convenzionata, con riscatto al 15° anno. Per ragione di cambio Regione, ha mandato richiesta alla cooperativa tramite mail a inizio giugno per rinunciare all’alloggio.
Ad oggi ancora non abbiamo avuto risposta sulla rinuncia e sui conteggi per rimborso delle quote versate in quanto in cooperativa continuano a prendere tempo dicendo che la persona che si occupa di tali conteggi è indisponibile e che avrebbero provveduto a chiedere ad altra persona. Dopo vari solleciti da giugno ad oggi ancora nessuna risposta in merito. Capisco che fare riferimento alla convenzione con tutti i conteggi da fare non sia proprio un lavoro veloce, ma dopo 4 mesi mi sembra un attesa eccessiva anche perché a breve ci troveremmo a pagare una casa che non sfrutteremmo più.
Volevo chiederLe se la cooperativa può prendersi tutto il tempo per poter rispondere (per la rinuncia e per i rimborsi spettanti) o se ha dei termini di tempo oltre il quale poi ci possono essere delle penali o cose simili.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare le previsioni dello Statuto in ordine al recesso, che dovrebbero stabilire i tempi del riscontro da parte del CdA (normalmente 60 giorni dal ricevimento della domanda, come da codice civile).
Occorre, inoltre, verificare le previsioni statutarie anche in riferimento alle modalità di conteggio delle somme da rimborsare ei relativi tempi.
Per norma il socio receduto ha diritto al rimborso di quanto interamente versato per il “costo di costruzione” dell’alloggio, mentre la Cooperativa può trattenere le altre somme a fondo perduto (tassa ammissione, quota spese generali, copertura perdite, etc.).
Il rimborso viene eseguito entro 180 giorni dall’approvazione del Bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il recesso.
Ciò posto, se il CdA ritarda ingiustificatamente nel deliberare sulla domanda di recesso, la richiesta del socio si considera implicitamente accolta.
Se, viceversa, il CdA rigetta la domanda il socio deve opporla entro 60 giorni dalla notifica della delibera.
Nel caso prospettato la permanenza del lungo silenzio della Cooperativa suggerisce la tutela del socio in sede giudiziaria, previa attenta verifica dei presupposti di diritto.