Quesito del 20/12/2020

Buongiorno Avvocato, sarei intenzionato ad entrare in una cooperativa edilizia per l’assegnazione di alloggio in quanto potrei sfruttare i requisiti di appartenenza alle forze dell’ordine. La cooperativa mi ha proposto un alloggio con locazione con patto di futura vendita chiedendomi l’anticipo della maxi rata di 50.000 Euro.
La mia domanda è al termine del quindicesimo anno se la cooperativa fallisce rischio di perdere la quota e la proprietà dell’immobile e chi dovrebbe stipulare dal notaio o atto di asseverazione se la cooperativa fallisce?

Risposta al quesito:
Il contratto di locazione con patto di futura vendita va trascritto nei Registri Immobiliari, sicché, trattandosi di prima casa (condizione necessaria), nell’ipotesi di fallimento sopraggiunto della Cooperativa, il Curatore/Commissario liquidatore non può sciogliersi dal contratto come a lui normalmente consentito dall’art.72 della Legge Fallimentare.
Il socio assegnatario deve essere in grado di provare i versamenti eseguiti (la certezza è data dai bonifici bancari, mentre a nulla servono le ricevute firmate dal presidente della Società), sicché deve munirsi della necessaria documentazione in tempo utile (le Banche possono non avere la documentazione per il lasso di tempo trascorso).
Al socio, tuttavia, possono essere richiesti i versamenti che nel corso degli anni sono stati deliberati dall’assemblea dei soci (sono vincolanti anche le quote di costo di un programma seppure genericamente approvato).
Il socio deve curare che la trascrizione sia rinnovata dopo il decennio.