Spettabile avvocato, Le chiedevo un ulteriore informazione al quesito posto il 28.06.2020, dove la ripartizione delle spese del mutuo e ogni altra spesa dovevano ispirarsi al principio mutualistico e l’eventuale diversa ripartizione sarebbe illegittima per la palese violazione dei principi di proporzionalità della prestazione e di parità di trattamento.
Le chiedevo, il verbale deliberato in violazione di tale principio come si può annullare e quali sono i termini per impugnarlo.
Risposta al quesito:
La ripartizione delle spese si è certamente consolidata nel Bilancio annuale, sicché nell’eventuale opposizione occorre coordinare i due verbali, se assunti in tempi diversi.
Il verbale originario dovrebbe essere nullo (non annullabile) in quanto contrario a norme di legge (disparità di trattamento) sicché non sconta gli ordinari 60 giorni per il giudizio di annullabilità.
Per quanto attiene al verbale di approvazione del Bilancio (in cui viene radicata la ripartizione illecita) esso può essere impugnato per nullità entro tre anni dall’approvazione.
Le informazioni che precedono, comunque, vanno verificate nel caso concreto, soprattutto in ragione del contenuto della deliberazione di ripartizione e delle relative finalità espresse (che potrebbero attenuare la presunta violazione del principio di parità).