Quesito del 13/12/2021

Gentilissimo avvocato, di seguito narro quanto accaduto: la Cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale nel 2014 e 2016 ha sottoscritto due mutui distinti. Al momento dell’accollo lo scrivente non ha accollato nessuna parte del mutuo. Prima del rogito mi sono state inviate le spese in quota parte delle spese + interessi, che ho regolarmente pagato.
Si evidenzia che le ripartizioni proposte e pretese dall’amministratore sono state contestate in quanto redatte con dispartita di trattamento tra soci utilizzatori; tuttavia la quota è stata integralmente pagata altrimenti niente rogito. Nell’atto di assegnazione redatto 2018, non vi è alcun riferimento tra i pesi e vincoli inerenti all’argomento mutuo di cooperativa.
Dal 2019, la Cooperativa è in liquidazione e pochi mesi dopo il suo insediamento liquidatore, nonché ex amministratore, in una comunicazione e-mail, riferiva che i conteggi eseguiti alla prima ripartizione erano stati eseguiti non correttamente, avendo rilevato delle disparita di trattamento. Pertanto si riuniva con alcuni soci che avevano già da tempo rogitato e verbalizzavano una nuova tabella con costi aggiuntivi a me addebitati. Verbale e tabella mi sono stati poi inviati per raccomodata il 20.07.2019.
Ho contestato questa tabella scrivendo una pec e una raccomandata quasi immediatamente. Il liquidatore dopo un anno è tornato a chiedermi tramite un avvocato il pagamento di queste cifre aggiuntive che in mancanza avrebbe ricorso in arbitrato.
Chiedo se tutto questo è legittimo e cosa posso fare per difendermi e porre fine a queste pretese? Ci sono speranze di porre fine a queste pretese?

Risposta al quesito:
Occorre verificare il rogito notarile, al fine di individuare l’esatta portata delle convenzioni.
In linea di massima, va rilevato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha sancito la non modificabilità del prezzo di assegnazione enunciato nell’atto notarile del trasferimento della proprietà individuale.
Alla luce di quanto precede, salvi gli esiti dei controlli documentali, il socio assegnatario in via definitiva non dovrebbe avere alcun obbligo di integrazione del prezzo. Le eventuali responsabilità vanno addebitate agli ex amministratori, tenendo presente che l’azione si prescrive dopo cinque anni dalla cessazione della carica.