Quesito del 12/07/2023

Sono socia di una cooperativa edilizia agevolata, a seguito di un lungo processo contro il Comune, giudicato reo di aver dato concessione edilizia su un terreno pignorato, è emerso che non posso uscire dalla Cooperativa e sono vincolata ad entrare in possesso dell’immobile.
Dopo pochi mesi, una società ha pignorato il mio immobile ed altri tre per pendenze contro la Cooperativa. Mi è stato proposto un altro immobile, non pignorato, e la quota versata per il primo immobile verrebbe trasferita sul secondo. La Cooperativa ha venduto due appartamenti a seguito della rinuncia da parte dei due soci assegnatari, visto la complicata situazione che si è protratta per anni. Tutti gli altri soci hanno rogitato e sono usciti dalla Cooperativa.
Sospetto di essere rimasta solo io come socia: ho diritto ad accedere al bilancio della Cooperativa? Nel caso in cui emergesse un attivo, a chi spetta questa somma? Infine chiedo se sia legittimo per un socio decidere di uscire o se questo debba cmq essere messo ai voti.

Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dallo Statuto e dal codice civile; il primo prevede che il socio non in grado di sostenere il programma ovvero che abbia perso i requisiti soggettivi per l’assegnazione, possa recedere dalla Società.
Occorre, poi, distinguere le due posizioni, quella strettamente sociale e quella contrattuale mutualistica.
In caso di recesso legittimo, il socio uscente ha diritto al rimborso totale di quanto versato a titolo di anticipazione del prezzo di acquisto, mentre la quota versata per il capitale va rimborsata con la decurtazione delle perdite subite nel periodo.
Il recesso deve essere accolto o rigettato dal CdA entro 60 giorni dalla richiesta e, in caso di rigetto, il socio può opporsi in sede giudiziale entro i successivi 60m giorni.
Quanto precede, però, deve fare i conti con la situazione economica generale della Cooperativa, in quanto la presenza di pignoramenti immobiliari lascia presumere le difficoltà della corretta realizzazione del programma costruttivo.
In tal caso il socio assegnatario deve bene valutare l’opportunità di acquisire la proprietà dell’alloggio libero da pesi e gravami al fine di recuperare al meglio quanto anticipato.
Se sussistono responsabilità degli amministratori, il socio può valutare se dare corso alle relative azioni contro gli stessi, ove se ne possano riscontrare gli elementi previsti normativamente.
Quanto alla distribuzione degli “avanzi patrimoniali” sembra impossibile che, nella situazione descritta, possano esistere.
In ogni caso, trattandosi di Cooperativa agevolata e, quindi, a mutualità prevalente, gli “avanzi” non sono distribuibili, ma devono essere devoluti ai fondi mutualistici.
Il socio potrebbe solamente aspirare ad ottenere il “rimborso” delle anticipazioni di spesa, eseguite oltre il prezzo dell’alloggio assegnato, purché siano riportate come tali nei Bilanci sociali.