Quesito del 19/04/2025

All’inizio del 2000 ho comprato un immobile da una Cooperativa edilizia in quanto socio assegnatario. Agli inizi degli anni ’90 tale immobile faceva parte di programma di edilizia popolare assistito da contributo statale. Successivamente la Cooperativa ha presentato una perizia di variante e variata distribuzione di spesa assistita da concessione edilizia in variante che esclude il lotto di cui fa parte il mio immobile dal suindicato programma.
Lo IACP approva tale perizia di variante nel 1998. Attorno al 2015 è stato erogato il contributo statale in maniera irregolare e forse è stato utilizzato per altri scopi (anche gli altri soci della Cooperativa avevano anni prima già fatto i relativi rogiti e si erano disinteressati della Cooperativa). Successivamente la Cooperativa è andata in liquidazione coatta amministrativa per gravi irregolarità e nel 2022 il contributo statale è stato revocato.
Il Liquidatore (che sta cercando di recuperare più somme possibili dai proprietari degli immobili interessati dal programma d’edilizia popolare (in quanto la Cooperativa non ha altri attivi con cui soddisfare i creditori), tramite avvocato ha mandato a tutti nelle settimane scorse lettera, evidenziando, con le relative conseguenze di legge, che gli atti di compravendita sono nulli in quanto sottoposti a vincolo di legge per cui gli immobili non erano liberamente vendibili in quanto l’edificazione era assistita da contributo erariale.
Se si aprisse un’ azione giudiziaria a mio carico, rischierei la nullità dell’atto (con restituzione dell’immobile alla Cooperativa in liquidazione) e/o la richiesta di pagamento di somme?
Posso invocare l’usucapione sull’immobile che abito dal 2000 ed in questo modo evitare azioni giudiziarie con richiesta di nullità di compravendita e/o richiesta di pagamento di somme?

Risposta al quesito:
La risposta al quesito esige un approfondimento in ordine al contenuto dell’atto pubblico di assegnazione e ai motivi di nullità che il Commissario Liquidatore avrebbe dovuto specificare.
La presunta nullità potrebbe conseguire all’assenza del nulla osta da parte del competente Provveditorato, ma tale nullità può essere invocata se l’Ente pubblico finanziatore non revoca il finanziamento ed emette un provvedimento di decadenza.
Si deve, viceversa, ritenere che se viene revocato il finanziamento pubblico, l’Ente erogante ha diritto al rimborso e all’eventuale risarcimento, ma non può dichiarare la decadenza.
Ove non dovessero esistere i presupposti della nullità dell’atto, sarebbe possibile ipotizzare l’usucapione decennale, ma anche in tal caso occorre l’adeguato approfondimento.