Quesito del 31/10/2012

I soci di una Cooperativa a proprietà indivisa intendono trasformarla a proprietà divisa.
La Regione richiede il versamento di quanto a suo tempo versato a titolo di contributo agevolato sugli interessi di mutuo.
I soci si chiedono se la richiesta sia legittima, posto che il mutuo è stato interamente estinto.

Risposta al quesito:
La trasformazione della Cooperativa edilizia dalla proprietà indivisa alla proprietà divisa deve essere autorizzata dalla Regione.
L’atto amministrativo di autorizzazione può essere validamente emanato se risultano rispettate tutte le condizioni di cui all’art. 18 della L. 179/92 e succ. mod..
La predetta norma prevede che, in caso di trasformazione del regime di assegnazione degli alloggi ai soci, questi ultimi siano obbligati a rimborsare all’Ente pubblico finanziatore la somma pari alla differenza tra il contributo in conto interessi previsto per le Cooperative a proprietà indivisa e quello previsto per le Cooperative a proprietà divisa.
Nel primo caso, infatti, l’Ente finanziatore ha erogato un maggior importo per la particolare agevolazione riservata alle Cooperative a proprietà indivisa, notoriamente costituite tra soggetti economicamente più deboli.
La norma, quindi, evita che si creino disparità di trattamento, stante l’identico risultato finale dell’assegnazione dell’alloggio in proprietà.
Nessuna rilevanza, dunque, può assumere la circostanza che il mutuo sia stato estinto circa 8 anni orsono, posto che il rimborso non riguarda l’Istituto mutuante, bensì l’Ente finanziatore e l’odierno atto amministrativo che lo stesso deve emanare a norma di legge.