Quesito del 04/05/2013

Sono un socio dimissionario di una cooperativa edilizia dalla quale attendo la liquidazione della quota sociale versata. Fin da subito mi è stato detto che per la liquidazione dovrei aspettare l’ingresso di altri soci, cosa che al momento non si sta verificando. Preciso che sulla domanda di ingresso in cooperativa firmai un documento in cui accettavo questa clausola. Nello statuto della cooperativa invece non c’è alcun riferimento al riguardo. Dalla mia domanda sono passati 8 mesi e sono ancora in attesa. Mi chiedo se posso intervenire in qualche modo per poter ottenere al più presto la liquidazione della mia quota.

Risposta al quesito:
Nelle  Società Cooperative l’Assemblea può  approvare norme regolamentari che disciplinino i rapporti sociali e mutualistici con i soci, ma senza che le stesse si pongano in contrasto con lo Statuto.
E’, quindi, possibile che, nel caso in specie, l’Assemblea abbia approvato una clausola che preveda condizioni particolari per ottenere il rimborso della quota sociale, ivi compresa la clausola che subordini il rimborso al subentro di un nuovo socio.
Occorre, tuttavia, coordinare la predetta clausola con quanto previsto nello Statuto in materia di recesso e rimborso della quota al socio receduto.
Se, infatti, lo Statuto prevede in generale  che il rimborso venga effettuato  entro un certo termine (ad esempio: sei mesi dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il recesso), in tal caso occorre verificare la reale portata della clausola regolamentare, se cioè essa ponga il problema del rimborso in data antecedente a quella prevista dallo Statuto.
D’altra parte, la condizione del subentro del nuovo socio non può essere assoluta, nel senso che essa gravi comunque sul socio receduto, ma occorre valutare la reale portata della clausola, utilizzando i generali principi interpretativi del diritto.
A tale ultimo fine è anche necessario verificare se il recesso è stato comunque accolto dagli amministratori e la questione riguardi esclusivamente i tempi del rimborso.
Se così fosse, essendosi verificato il recesso, occorre preliminarmente verificare quali attività abbia posto in essere la Cooperativa per assumere il nuovo socio e successivamente se il subentro sia divenuto più difficoltoso rispetto alla situazione esistente al momento dell’accettazione della clausola (fermi restando tutti gli altri elementi interpretativi).