Quesito del 22/05/2013

Sono un socio di una cooperativa edilizia a r.l. a proprietà divisa di complessivi 15 soci.
Ho già fatto l’atto di assegnazione con rogito notarile e con frazionamento del mutuo ed anche con correlativo frazionamento dell’ipoteca nel 2010. Di tutti i soci solo uno non ha potuto fare l’atto notarile dell’alloggio in quanto è moroso verso la coop per 50000 euro; ad oggi vive pacifico nell’unico alloggio rimasto (ancora di proprietà della coop) il fratello del socio completamente abusivo in quanto è il titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori di costruzione già ultimati poichè la cooperativa deve ancora all’impresa il saldo dei lavori per euro 50000 (sono gli stessi soldi che il socio moroso deve nei confronti della cooperativa). Ogni anno la coop chiude in perdita d’esercizio e costringe sempre tutti gli altri soci a pagare le somme derivate dalla mancata chiusura (minacciando il decreto ingiuntivo), in quanto il presidente si giustifica dicendo che non è possibile chiudere la coop in quanto il socio moroso ancora non versa il dovuto.
La mia domanda è questa: come possiamo uscirne da questa faccenda? Possiamo innanzitutto cacciare dall’appartamento il fratello del socio moroso che è completamente abusivo?
Possiamo rifiutarci di pagare le perdite d’esercizio in quanto rispondiamo solo del capitale sociale?
Possiamo mettere in liquidazione volontaria la coop?


Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha raggiunto lo scopo sociale deve essere messa in liquidazione, previa specifica assemblea dei soci.
Se la Cooperativa sopporta solamente le spese di amministrazione, tutti i soci devono contribuire pro quota alla copertura delle relative perdite, sino all’estinzione della Società.
Se la Cooperativa ha fruito di finanziamento pubblico, il socio assegnatario deve occupare l’alloggio con il proprio nucleo familiare.
Per estinguere definitivamente la Cooperativa, previa messa in liquidazione, è necessario chiudere ogni contenzioso, sia con i soci che con i terzi.
Il socio moroso può essere dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio, ove non provveda entro il termine della diffida al versamento di quanto dovuto.
La Cooperativa deve iniziare il contenzioso con l’impresa per gli eventuali vizi e difetti costruttivi o altre inadempienze entro i termini perentori previsti in tema di appalto.
L’impresa appaltata, in caso di soccombenza, è tenuta al risarcimento di tutti i danni, ivi compresi quelli riconducibili ai costi sopportati per la ritardata estinzione della Cooperativa.