Quesito del 17/06/2013

Premesso che mio padre è socio di una cooperativa edile militare.
La cooperativa, divisa in varie iniziative in Italia, ha costruito alloggi con contributo statale.
Mio padre fa parte dell’iniziativa di Udine. Gli alloggi sono stati regolarmente costruiti e i soci hanno finito di pagare il mutuo. Pende però sulla cooperativa un grosso debito (causato da un vecchio contenzioso tra coop. e ditta costruttrice per un’altra iniziativa immobiliare su Roma).
I soci- circa 216 – sono impegnati a ripianare la perdita pro quota, ora però, venuto il momento di pagare, alcuni non lo hanno fatto e il Ministero minaccia di mettere la cooperativa in liquidazione coatta.
Cosa devono fare per tutelare il proprio alloggio i soci che hanno sempre onorato il loro debito e che attendono da anni il passaggio a proprietà divisa dell’alloggio?
E’ possibile che vengano trattati alla stregua di chi non paga?


Risposta al quesito:
Da quanto esposto nel quesito sembra che:
–          la Cooperativa militare di cui trattasi sia a “proprietà indivisa” e, pertanto, i soci sono assegnatari in uso;
–          esista un deliberato sociale mediante il quale i soci si sono impegnati a ripianare il grosso debito nei confronti della impresa di costruzione;
–          la Cooperativa sia stata sottoposta a ispezione straordinaria ovvero a commissariamento e a seguito di tali procedimenti la  Vigilanza ministeriale abbia richiesto il ripianamento dei debiti.
Nell’ottica che precede, la problematica riguardante i versamenti dei soci inadempienti compete agli amministratori della Cooperativa ovvero al Commissario governativo, i quali devono intervenire assumendo i necessari provvedimenti gestionali, tra i quali quello inerente l’esclusione dei morosi .
I soci adempienti, dunque, possono rivolgere istanza motivata alla Vigilanza del Ministero, affinché lo stesso nomini l’eventuale Commissario ad acta per l’assunzione dei provvedimenti necessari.
E’ chiaro che, nelle more di provvedimenti, potrebbe rendersi necessario richiedere ai soci adempienti di anticipare pro quota le differenze dovute dai soci espulsi, fermo restando il diritto alla restituzione al momento dei versamenti effettuati dai nuovi soci.
La mancanza di liquidità, anche momentanea, infatti, potrebbe determinare lo stato d’insolvenza della Cooperativa e, quindi, la conseguente messa in liquidazione coatta amministrativa.