Quesito del 27/01/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa. Entro breve, vista la sua scadenza, dovremmo trasformare la cooperativa da proprietà indivisa a divisa.
Come avverrà questa operazione e quali saranno i diritti/doveri che verranno acquisiti dai singoli Soci.
La circolare del Ministero dei lavori pubblici 57 del 13 gennaio del 1995 è ancora in vigore? O è superata/integrata da nuove normative. Nella stessa circolare si fa riferimento alla stipulazione dei contratti di mutuo edilizio individuale. Cosa significa?

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie a proprietà indivisa possono essere trasformate a proprietà divisa a seguito di delibera dell’assemblea dei soci, con cui viene eventualmente modificato anche lo statuto sociale.
Se la Cooperativa ha fruito di contributo pubblico la relativa trasformazione necessita del nulla osta dell’Ente finanziatore, il quale richiederà il versamento delle somme risultante dalla differenza tra il tasso agevolato previsto per i mutui stipulati dalle Cooperative a proprietà divisa e quello previsto per i mutui delle Cooperative a proprietà indivisa.
Ottenuto il nulla osta, la Cooperativa potrà assegnare gli alloggi in proprietà individuale ai soci prenotatari, mediante la stipula dell’atto pubblico notarile.
Con l’atto pubblico il socio diviene proprietario dell’alloggio pagando ne il prezzo, mediante conguaglio con i versamenti  precedentemente eseguiti (ivi compresa la quota parte relativa al passaggio da proprietà indivisa a proprietà divisa).