Quesito del 05/02/2014

Quesito del 05/02/2014
Riallacciandomi ad un quesito pubblicato sul vostro sito in data 26.01.2014 riguardante i rischi per i soci inerenti al fallimento della Cooperativa Edlizia per azioni di cui si è soci, essendo anch’io socio di una cooperativa edilizia per azioni con problemi economici e con un patrimonio di tre appartamenti ancora da assegnare, volevo sapere in caso di fallimento le spese legali (cioè cause varie, spese per il curatore fallimentare ecc…) da chi vengono pagate?
Vengono sempre detratte dalla vendita degli immobili di proprietà della Cooperativa?

Risposta al quesito:
In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Edilizia, tutte le spese della procedura sono prededucibili dall’attivo realizzato mediante la vendita all’asta del patrimonio immobiliare, intestato o riconducibile alla Società al momento della declaratoria d’insolvenza.
L’attivo può essere incrementato dal ricavato di eventuali azioni revocatorie ovvero azioni di responsabilità verso gli ex amministratori, cui debbono dare corso i curatori fallimentari o i liquidatori, se ne ricorrono i presupposti di diritto.
Quanto residua dopo la prededuzione, viene poi distribuito ai creditori ammessi al passivo, secondo la gradazione dei crediti prevista dalla legge.