Quesito del 26/02/2014

Sono presidente di una cooperativa edilizia che ha realizzato n. 12 unità immobiliari con finanziamento ex legge 492/75 per appartenenti alle forze armate e di polizia e che ha richiesto ed ottenuto presso l’Ente finanziatore la trasformazione da proprietà indivisa a proprietà individuale.
Ho quindi proceduto all’assegnazione in proprietà ai soci assegnatari, dimettendoli a domanda.
Un socio invece non si presenta innanzi al notaio per ricevere l’assegnazione in proprietà dell’alloggio sociale, adducendo varie motivazioni tra le quali: di non aver ottenuto il rimborso dell’IVA; di non riconoscere alla cooperativa le spese sostenute per regolarizzare le modifiche abusive dal medesimo apportate all’immobile nel corso della conduzione; di voler ricevere l’assegnazione dalla proprietà da proprio notaio di sua fiducia.
Dopo la 3° mancata comparizione, ho intimato al socio di presentarsi presso il notaio con le formalità previste dalla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., ma per l’ennesima volta lo stesso non si è presentato, reiterando le già citate richieste ed affermando di aver presentato denuncia-querela alla Procura della Repubblica (ovviamente non ha riferito quali reati assume siano stati violati dal sottoscritto).
Domanda: a) posso richiedere al Cda l’esclusione e lo scioglimento del rapporto sociale del socio per l’inadempienza a ricevere l’assegnazione in proprietà dell’immobile e per l’impossibiità di far conseguire lo scopo sociale alla cooperativa?
b) Posso imporre al socio il notaio di fiducia della cooperativa? (notaio che peraltro conserva tutti gli atti in originale utilizzati per le citate assegnazioni individuali e dei quali il socio dovrebbe estrarne copia autentica per poter affidare l’incarico ad altro notaio)
c) Il fatto che il socio dichiara di aver querelato la cooperativa (ovvero l’odierna presidente), a mio avviso sono venuti meno i presupposti di fiducia stabiliti da statuto: posso escluderlo dalla compagine sociale anche per questa circostanza o debbo attendere l’archiviazione del procedimento penale? (Sembra che la denuncia sia stata rubricata come fatto non costituente reato, pertanto non viene rilasciata a soggetto diverso dal querelante alcuna dichiarazione di archiviazione).

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie fruenti del finanziamento pubblico, il socio prenotatario ha l’interesse legittimo all’assegnazione definitiva dell’alloggio mediante atto pubblico, ai sensi del T.U. n.1165/38.
La delibera di assegnazione deve essere assunta dall’assemblea dei soci, la quale deve anche fissare le modalità e, quindi, può indicare il notaio rogante; se una tale indicazione non è avvenuta, ciascun socio può scegliere il notaio di sua fiducia.
In ogni caso, la Cooperativa può intimare la stipula dell’atto di assegnazione entro un termine definito con l’avvertenza che, in caso di rifiuto, il socio decade dalla prenotazione dell’alloggio, che potrà essere prenotato da altro socio.
Il socio decaduto potrà agire in giudizio per le presunte responsabilità degli amministratori, ma non sembra che possa sanare la sua decadenza, stante le motivazioni da lui assunte, come sintetizzate nell’esposizione del caso.