Quesito del 18/02/2015

L’impugnazione di un Lodo Arbitrale per un prezzo di cessione maggiorato rispetto a quello convenzionato è sancito e disciplinato dall’art. 829 c.p.c. che cita, tra i casi di impugnazione, al comma 12 quanto segue: “L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E’ ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico”.
Secondo l’interpretazione della Giurisprudenza prevalente, l’oggetto della controversia, che ricade nell’edilizia Convenzionata disciplinata dall’art. 35 della 865 del 1971 rientra di diritto nella violazione di norme di ordine pubblico e norme imperative?
Oppure impugnare nel diritto il Lodo anche per la fattispecie in esame, è possibile solo se previsto nella clausola compromissoria?

Risposta al quesito:
In tutti i casi in cui gli Arbitri violino le norme di legge, il lodo è affetto da nullità e, quindi, può essere sottoposto ad impugnativa ai sensi dell’art. 829 cpc.
Se, nel caso di specie, gli Arbitri hanno violato le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (art. 35 L. 865 /71) il lodo deve essere ritenuto contrario ai principi di ordine pubblico di cui alle statuizioni della Legge regolatrice (diritto di proprietà, diritto alla casa etc…).