Antefatto: -cooperativa edilizia a.r.l. a proprietà divisa -conseguimento scopo sociale anno 2008 – debiti cooperativa più rilevanti: circa 35.000 euro verso costruttore; circa 10.000 euro dovuti per I.V.A. non versata -crediti verso i soci: vari, alcuni intorno a 9.000 euro (sono state vendute le abitazioni a soci che non avevano ancora versato tutto quanto dovuto) -nuova amministrazione in carica da fine ottobre 2014.
Cosa conviene fare? Attivare la procedura di scioglimento della Cooperativa visto il conseguimento dell’oggetto sociale ( art. 2484 c.c.)? Presentare le dimissioni del C.d.A e chiedere il Commissariamento della Cooperativa? Intimare con decreti ingiuntivi ai soci morosi i pagamenti dovuti, rischiando opposizioni, lungaggini e magari ritorsioni per possibili irregolarità nella precedente amministrazione?
In ultimo: Ha validità un accordo scritto con il costruttore secondo il quale egli rinuncia ai suoi crediti verso la Cooperativa e tutti i soci rinunciano al risarcimento per sempre dei danni avuti nelle costruzioni e già opposti al costruttore?
Il Presidente in carica della Cooperativa.
Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare il contenuto dell’atto pubblico di assegnazione, in particolare se esso contenga l’accollo dell’assegnatario per i debiti sociali ancora non estinti; occorre, inoltre, controllare i bilanci sociali e i relativi verbali di approvazione, verificando se essi contengono l’imposizione ai soci dei versamenti tuttora dovuti.
Nell’ipotesi in cui traspaia qualche inadempienza dei vecchi amministratori, è necessario che il CdA li metta in mora, anche a mezzo di una generica richiesta restitutoria e risarcitoria, posto che, in assenza di tale adempimento, i nuovi amministratori potrebbero incorrere nella responsabilità per avere omesso di interrompere i termini prescrizionali.
Il CdA farebbe bene a proporre all’assemblea la possibile transazione con il costruttore ovvero le azioni giudiziarie da intraprendere in modo da esonerarsi da qualunque responsabilità sociale.
Quanto al debito per IVA non versata, esso desta perplessità, in quanto la Cooperativa edilizia dovrebbe essere normalmente a credito d’imposta.
Se, tuttavia, il debito è reale, gli attuali amministratori devono compiere tutte le attività possibili per il recupero delle somme, ivi comprese quelle di tipo giudiziario in danno dei soci (decreti ingiuntivi, se possibili), posto che l’Agenzia delle Entrate potrebbe agire direttamente nei loro confronti.
Qualora, dopo l’esatto compimento di tutte le attività amministrative che precedono, dovesse risultare ancora impossibile il recupero delle somme, in tal caso si renderebbe necessaria la richiesta d’insolvenza e/o di liquidazione coatta, che dovrebbe essere inoltrata dagli stessi amministratori (così liberati da responsabilità).