Quesito dell’11/06/2015

Faccio parte del CdA di una cooperativa edilizia a contributo pubblico. Siamo nati come proprietà indivisa e da poco abbiamo rogitato, ovviamente previa trasformazione a proprietà divisa.
Siamo 12 soci ed abbiamo rogitato tutti tranne uno, impedito da motivazioni di natura legale. Ora proprio questo socio vorrebbe recedere dalla cooperativa.
Abbiamo già un’idea di cosa rimborsare e cosa non rimborsare al socio uscente; il dubbio riguarda il contributo pubblico del quale usufruisce la cooperativa.
Poichè dello stesso ne beneficiano più e meno indirettamente i soci, l’importo finora percepito e teoricamente suddiviso per il numero dei soci, deve essere defalcato dalla somma che il socio uscente deve ricevere a titolo di rimborso?
In pratica dobbiamo trattenere un dodicesimo del contributo finora incassato?
E’ corretto dire che se così non fosse si configurerebbe un guadagno per il socio uscente, laddove invece ciò non può avvenire?

Risposta al quesito:
Il contributo pubblico, qualunque sia la sua ragione, è rivolto alla Cooperativa, affinché la stessa provveda alla realizzazione dell’alloggio e all’assegnazione al socio prenotatario.
Da quanto precede, consegue che del predetto contributo deve beneficiare l’effettivo assegnatario subentrante, mentre resta escluso il socio uscente.
A quest’ultimo vanno rimborsati i versamenti dallo stesso eseguiti in conto anticipazioni del costo di costruzione, mentre vanno trattenute tutte le spese generali e gli eventuali altri versamenti definiti come non rimborsabili dallo Statuto o dall’assemblea.