Sono socia di una cooperativa edilizia comprendente 4 palazzi.
Trattandosi di nuova urbanizzazione, il Comune aveva stabilito che ciascun lotto dovesse anche costruire locali commerciali al piano terra di ciascun palazzo. Il mio lotto, il più piccolo, non aveva spazio sufficiente per situare un locale commerciale, che è quindi stato costruito sotto un altro lotto, pur restando di proprietà dei soci del lotto piccolo.
È stata contestata la suddivisione economica dei costi operata dal CdA (il prezzo residenziale e commerciale al mq era stato calcolato sulla base dei permessi di costruire resi dal Comune, con la conseguenza che il lotto piccolo, non avendo commerciale sulla sua superficie, aveva un prezzo residenziale al mq inferiore di circa 100 euro al mq; inoltre, il locale commerciale di proprietà dei soci del lotto piccolo aveva una cubatura inferiore rispetto agli altri locali, essendo stata determinata la superficie in proporzione ai mq dell’appartamento tipo del lotto piccolo, che ha appartamenti assai più piccoli di quelli degli altri lotti).
A seguito della contestazione, è stato votato ed approvato dall’Assemblea dei soci un nuovo criterio di ripartizione (cambiamento al quale noi soci del lotto piccolo ci siamo opposti, ma, essendo solo in 6 contro 24, eravamo più che in minoranza).
Il nuovo criterio impone un unico prezzo al mq a tutti i lotti, tanto per il residenziale che il commerciale (con un aumento sul prezzo degli appartamenti del lotto piccolo di ca. 9.000 euro a testa); ed una suddivisione “salomonica” degli spazi commerciali, ovvero una spalmatura di tutti i costi divisa per la totalità di soci, cioè tutto diviso 30 soci (con un aumento sul prezzo del commerciale del lotto piccolo di ca. 4.000 euro a testa).
Quale dei due criteri di ripartizione è esatto?
È giusto che chi non ha commerciale nel suo lotto non lo conteggi per il calcolo del prezzo al mq, o davvero i prezzi tutti della cooperativa vanno divisi in parti uguali anche se i palazzi ha composizione diversa?
È giusto che chi ha appartamenti più piccoli abbia un locale commerciale più piccolo, o davvero i prezzi tutti della cooperativa vanno divisi in parti uguali anche se ci sono cubature diverse?
Risposta al quesito:
Il principio di parità di trattamento che deve ispirare le Cooperative non consente alcuna disparità anche in relazione al prezzo degli alloggi, la cui misura deve essere proporzionale al costo di ciascuno degli alloggi medesimi.
Se esiste un deliberato assunto a maggioranza, non rispettoso del predetto principio, esso deve essere opposto dai soci danneggiati nei termini di legge.