Quesito del 18/09/2015

In una cooperativa edilizia alcuni soci hanno avuto in assegnazione (non in proprietà) degli alloggi ed altri (circa il 10% del totale) che si sono iscritti per partecipare ad un progetto edilizio mai partito, non hanno beneficiato di nulla, in pratica lo scopo mutualistico, per essi, non si è mai attivato, anzi, vi è stata una esplicita rinuncia al programma edilizio.
La cooperativa ha avuto delle controversie giudiziarie, tutte legate a fatti strettamente connessi agli alloggi costruiti ed assegnati provvisoriamente in godimento al 90% dei soci (l’altro 10% che non ha goduto di niente, non avendo avuto la possibilità di subentrare in nessun programma edilizio è rimasto sostanzialmente estraneo a queste procedure).
Il Commissario governativo, però, ha chiesto a tutti i soci il pagamento spese generali di amministrazione tre le quali, parrebbe, vi siano anche le spese per giudizi legali (compensi agli avvocati, ai CTU, etc.) imputate alle vicende immobiliari del 90% dei soci.
Il 10% dei soci avrebbe intenzione di pagare solo quelle spese intimamente collegate mantenimento in vita della Società (quali le spese postali per convocazione assemblee, per cancelleria minuta, per compensi agli amministratori, etc…) e non quelle che hanno una rapporto di causalità con vicende che interessano il 90% dei soci assegnatari di fatto degli alloggi.

Risposta al quesito:
Ai soci delle Cooperative possono essere richiesti i versamenti per la copertura delle  spese generali e delle spese che siano loro imputabili in ragione del rapporto mutualistico (cioè assegnazione alloggio).
In assenza del corrispettivo mutualistico, dunque, i soci sono obbligati (salvo diritto di recesso) esclusivamente al pagamento delle spese generali (come nel caso di specie correttamente deciso dal 10% dei soci non prenotatari).