Quesito del 10/10/2015

A seguito di una morosità non esistente venivo espulso come socio cooperativa e quindi dal programma costruttivo dopo aver già scelto e individuato l’alloggio da occupare in una delibera CdA il 2011.
A seguito di tale espulsione l’arbitro a cui ho ricorso mi ha dato ragione ed ha evidenziato la non morosità (nel frattempo l’unita immobiliare è stata assegnata ad altro socio rimodulando la graduatoria per la scelta a seguito di fuoruscite e rinunce dell’appartamento).
A tale provvedimento il CdA ha ricorso in Appello chiedendo la sospensiva del provvedimento arbitrale. La sospensiva è stata rigettata e rinviata l’udiena a tre anni. Il cda nelle more mi rintegrava come socio ma non mi deliberava nè l’acquisizione e e la consegna dell’unità abitativa precedentemente individuata, ne provedeva a pagare le spese legali disposte dal giudice.
A questo punto sono stato costretto ad azionare il prelievo coatto delle somme sulla banca della cooperativa e di azionare l’obbligo del fare. le somme sono state prelevate e quindi il pagamento al legale è potuto avvenire, mentre all’udienza per l’obbligo del fare il Giudice ha chiesto all’avvocato il titolo esecutivo (atto di precetto) che non era stato prodotto e quindi rigettata la domanda dell’obbligo del fare pur avendo una sentenza arbitrale e una sospensiva in appello.
Nel contempo la Cooperativa dichiarava che aveva provveduto ad effettuare una seconda espulsione e quindi il socio non aveva alcun diritto essendo fuori dalla compagine sociale ad acquisire l’appartamento in fitto costruito dalla cooperativa. La persecuzione è evidente e malgrado tutto ho dovuto fare istanza alla CCIAA per un altro lodo arbitrale per acquisire la qualità di socio e aver diritto all’alloggio.
Ho intenzione di rivolgermi all’Autorità giudiziaria per porre fine a questa persecuzione e riacquistare la qualità di socio dall’inizio, come se non fosse mai uscito dalla società.
C’e da dire anche che la Cooperativa ha provveduto ad assegnare a persone esterne gli appartamenti senza aver contattato ne comunicato a persone iscritte nel libro soci la disponibilità dell’alloggio liberatosi.

Risposta al quesito:
Avendo ottenuto la decisione favorevole del primo arbitrato, il socio avrebbe già potuto agire con azione individuale di responsabilità verso gli amministratori che gli hanno procurato il danno.
La  nuova esclusione, anch’essa presumibilmente illegittima, non dovrebbe ostacolare la predetta azione di responsabilità, stante l’obbiettiva assenza di alloggi da assegnare al socio danneggiato.
Se, tuttavia, il socio nuovamente escluso ha instaurato un nuovo arbitrato, è bene attendere la relativa decisione e poi valutare l’opportunità di agire contro gli amministratori.