A proposito del quesito da me posto del 20/09/15 volevo chiedere se il subentrante deve pagare nuovamente l’iva avendola già da me pagata con regolari fatture alla cooperativa nel corso degli anni precedenti.
Preciso che non ho chiuso nessun atto ufficiale (assegnazione e tantomeno rogito).
Risposta al quesito:
Dal quesito formulato si evince che, prima di recedere, il socio ha versato alla Cooperativa gli acconti, assoggettati ad iva, sul costo di costruzione dell’alloggio.
L’iva già versata sugli acconti potrebbe essere recuperata dalla Cooperativa e, quindi, dal socio receduto in restituzione, attraverso l’emissione, da parte della Società, di una nota di variazione in diminuzione.
Tuttavia, occorre precisare che, in base all’art. 26 DPR 633/1972 le note di accredito iva possono essere emesse soltanto entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.
La richiesta di restituzione, quindi, potrà riguardare solo l’iva relativa agli acconti corrisposti alla Cooperativa non oltre un anno prima.
Il socio subentrante, invece, dovrà, a fronte dell’assegnazione dell’alloggio, corrispondere alla Cooperativa il relativo importo che, in virtù della nota riforma legislativa del 2009, è ormai considerato interamente imponibile ai fini iva, salve le ipotesi di esenzione (poco probabili nel caso di specie) previste dall’art. 10, comma 8-ter, DPR 633/1972 (assegnazione effettuata da Cooperativa costruttrice dopo cinque anni dall’ultimazione dei lavori senza opzione, da parte della Cooperativa stessa, per l’assoggettamento ad iva).
L’aliquota iva applicabile varierà (4 % o 10%) a seconda se il socio medesimo potrà o meno usufruire delle agevolazioni concesse per l’acquisto della “prima casa”.