Quesito del 06/11/2015

Diversi soci hanno comunicato formalmente l’uscita volontaria del socio (recesso) facendo leva sui casi tassativi ammessi dallo statuto.
Purtroppo, decorsi più volte i termini per ricevere una risposta formale (la quale non è mai stata comunicata), i predetti soci saranno costretti, come previsto dallo statuto, a ricorre alla procedura arbitrale (avendo dei crediti per somme versate per progetti edilizi mai partiti).
Ciò premesso si chiede se è possibile, ai fini di una economie delle spese di giudizio, operare un arbitrato cumulativo oppure è obbligatorio far valere singolarmente le proprie ragioni?
Inoltre, se la cooperativa dovesse essere posta il liquidazione prima dell’avvio della procedura arbitrale finalizzata al recesso di socio, quale potrebbero essere le conseguenze:
1) lo scioglimento del rapporto di socio sarebbe ope legis?
2) la compagine sociale verrebbe congelata?

Risposta al quesito:
Il recesso del socio deve essere sottoposto all’esame del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, che ha il dovere di riscontrare la richiesta in un tempo ragionevole.
In assenza di riscontro, la domanda di recesso si deve ritenere accolta (come da giurisprudenza della Cassazione) e, conseguentemente, si scioglie il vincolo sociale.
A seguito del predetto scioglimento (da verificare in base al caso concreto) non sono applicabili le norme sugli arbitrati previsti dallo Statuto sociale, solitamente imposti ai soci.
In ragione di quanto precede, i soci receduto possono agire in sede giudiziale (anche cumulativamente) al fine di ottenere il rimborso dei versamenti sociali che la Cooperativa ha rifiutato di restituire.